L’amministratore del condominio aveva affisso un avviso nell’androne e nel vano dell’ascensore, recante l’inciso “in allegato trasmetto nuova istanza di vendita, a seguito di un pignoramento immobiliare nei confronti del condomino…”. Per tale fatto è stato condannato per diffamazione.
Ricorrendo in cassazione l’amministratore del condominio ha osservato che il suo intento era solo quello di adempiere al proprio incarico professionale di amministratore di condominio, mettendo a conoscenza gli altri condomini di una situazione potenzialmente foriera di conseguenze per la gestione delle spese comuni.
Al di là delle intenzioni, la corte di cassazione afferma che, “posto che l’attribuzione della qualità di debitore pignorato può avere connotazioni offensive dell’onore altrui, implicando una sorta giudizio di inaffidabilità personale relativo alla propria capacità di adempiere ad obbligazioni, nel caso di specie, detta attribuzione, priva di qualsiasi altra connotazione offensiva o spregiativa a tale condizione connessa o collegata … viene in rilievo nella sua materialità oggettiva
“, senza in alcun modo indagare “l’esistenza del coefficiente soggettivo necessario ad integrare la fattispecie”.
Secondo i giudici di merito, l’imputato, “nel momento in cui ha diffuso la notizia del pignoramento subito da …., era evidentemente consapevole di mettere in cattiva luce il condomino, diffondendo un’informazione che lo stesso avrebbe preferito mantenere riservata”.
Ma in realtà l’amministratore “non intendeva formulare un negativo giudizio di valore nei confronti della persona offesa ma soltanto mettere a conoscenza dei condomini un’informazione rilevante dal punto di vista del futuro regolamento delle competenze economiche di ciascuno”; doveva dunque essere approfondito il punto relativo alla sussistenza o meno della volontà dispregiativa od offensiva nella comunicazione della situazione di debitore pignorato, e dunque sull’elemento soggettivo del reato.
In tema di diffamazione, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, ma tale coefficiente implica, in ogni caso, l’uso consapevole, da parte dell’agente, di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere. In altre parole, se la fattispecie richiede un coefficiente generico di dolo, ciò non implica un abbassamento della soglia di prova necessaria all’accertamento della sua sussistenza in concreto né tantomeno una derivazione automatica di esso dalla mera constatazione della valenza diffamatoria oggettiva della condotta, tanto più in un caso come quello di specie, in cui non vi è stata alcuna incontinenza espressiva da parte dell’imputato, il quale si è limitato a comunicare una condizione oggettiva della persona offesa.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, 23 marzo – 9 giugno 2021, n. 22777 – Presidente Sabeone – Relatore Brancaccio
Ritenuto in fatto
1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d’Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 12.4.2018, ha rideterminato la pena inflitta a D.B.G. per il reato di diffamazione nei confronti di G.A., riducendola a mille Euro di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado quanto alla condanna al risarcimento del danno alla costituita parte civile.
La diffamazione è contestata per avere l’imputato, in qualità di amministratore del condominio ove abitava la vittima, affisso sui muri delle scale e dell’androne del condominio nonché nel vano ascensore un avviso recante l’inciso: “in allegato trasmetto la nuova istanza di vendita, a seguito di un pignoramento immobiliare nei confronti del condomino G.A. “.
2. Avverso la sentenza predetta propone ricorso l’imputato, tramite il difensore avv. ….., deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all’art. 595 c.p. e vizio di motivazione manifestamente illogica.
Non sussisterebbe il reato a carico del ricorrente perché, da un lato, è errato sostenere che la diffamazione si configurerebbe anche solo per l’invio del documento tramite email ed a prescindere dall’affissione, contando sul presupposto, sbagliato, che i condomini non avessero interesse a conoscere la condizione di pignoramento dell’immobile, dal momento che, invece, tale situazione incideva sul titolo di pagamento degli oneri condominiali da parte sua; dall’altro, non vi è prova che il ricorrente abbia affisso l’avviso ritenuto diffamatorio nei locali condominiali rendendolo con ciò leggibile anche da parte di soggetti estranei al condominio.
Il ricorrente deduce comunque, sebbene non esplicitamente (come invece aveva fatto in appello), la mancanza di volontà dispregiativa od offensiva nella comunicazione della situazione di debitore pignorato, e dunque dell’elemento soggettivo del reato, là dove evidenzia che era suo intento soltanto quello di adempiere al proprio incarico professionale di amministratore di condominio, mettendo a conoscenza gli altri condomini di una situazione potenzialmente foriera di conseguenze per la gestione delle spese comuni, alla luce anche della richiesta di G. , derivata da detta situazione, di essere dispensato dagli oneri condominiali o di poter pagare quale persona in affitto.
3. Il Sostituto PG Giovanni Di Leo ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
4. La parte civile ha depositato conclusioni e nota spese con cui chiede il rigetto del ricorso e la condanna dell’imputato alle spese sostenute per il giudizio di cassazione (8798 Euro).
5. Il ricorrente ha depositato memoria successiva alle conclusioni del Procuratore Generale, con cui ribadisce le ragioni del ricorso e chiede l’accoglimento dello stesso e l’annullamento della sentenza impugnata.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato, nei limiti che si diranno di seguito.
2. Posto che l’attribuzione della qualità di debitore “pignorato” può avere connotazioni offensive dell’onore altrui, implicando una sorta giudizio di inaffidabilità personale relativo alla propria capacità di adempiere ad obbligazioni, nel caso di specie, detta attribuzione, priva di qualsiasi altra connotazione offensiva o spregiativa a tale condizione connessa o collegata – non utilizzata dall’imputato nella comunicazione oggetto del reato di diffamazione -, viene in rilievo nella sua materialità oggettiva, senza che la Corte d’Appello di Messina si sia fatta carico di indagare l’esistenza del coefficiente soggettivo necessario ad integrare la fattispecie, invero peculiare.
Ed infatti, la Corte d’Appello, nel rispondere ai motivi proposti dal ricorrente con l’impugnazione di merito, rivela un approccio del tutto apodittico, prossimo all’apparenza motivazionale, quando afferma che l’imputato, “nel momento in cui ha diffuso la notizia del pignoramento subito da G. , era evidentemente consapevole di mettere in cattiva luce il condomino, diffondendo un’informazione che lo stesso avrebbe preferito mantenere riservata”.
I giudici evitano, in tal modo, di fornire risposta alle osservazioni difensive legate alla necessità di adempiere diligentemente ai propri compiti di amministratore di condominio evidenziando una situazione che poteva avere dei riflessi nella gestione economica delle spese afferenti allo stabile comune, che hanno diretta incidenza sul dolo, minando la stessa consapevolezza della gratuità della comunicazione riferita al pignoramento subito dalla persona offesa e privando detta condotta comunicativa, eventualmente, della connotazione soggettiva derivante dalla coscienza e volontà, da parte dell’agente, di usare parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, laddove, invece, egli era convinto di dover agire nell’esercizio di una propria prerogativa professionale, mettendo a conoscenza di una situazione di fatto chi ne aveva interesse diretto.
Del resto, anche l’affermazione sulla valenza offensiva in sé della comunicazione affissa nelle parti condominiali comuni è stata fatta derivare in modo assertivo dalla scarsa inerenza della comunicazione stessa a dinamiche condominiali, motivando sul punto con un interrogativo retorico con cui la Corte d’Appello, altrettanto inadeguatamente, dal punto di vista della risposta motivazionale, si chiedeva cosa “cosa avesse a che vedere” il richiamo al pignoramento nel contesto di una comunicazione afferente al pagamento dei pregressi consumi di acqua, laddove è evidente, invece, che la condizione economica critica di un condomino può riflettersi sul pagamento degli oneri pro quota da parte di tutti gli altri.
In appello il ricorrente aveva dedotto quanto ribadito anche nel ricorso: egli non intendeva formulare un negativo giudizio di valore nei confronti della persona offesa ma soltanto mettere a conoscenza dei condomini un’informazione rilevante dal punto di vista del futuro regolamento delle competenze economiche di ciascuno, sicché i giudici d’appello avrebbero dovuto confrontarsi realmente con tale eccezione, indagando sulla sussistenza o sulla mancanza di volontà dispregiativa od offensiva nella comunicazione della situazione di debitore pignorato che coinvolgeva G. , e dunque sull’elemento soggettivo del reato.
Nel ricorso, peraltro, è evidenziata una circostanza rilevante ai fini dell’indagine sul dolo e che dovrà essere in concreto oggetto di nuovo esame, e cioè l’effettiva esistenza di una richiesta di G. , derivata dalla condizione di pignoramento del suo immobile, di essere dispensato dagli oneri condominiali o di poter pagare quale persona in affitto. Orbene, ferma l’irrilevanza del dato intenzionale o del movente diffamatorio ai fini della configurabilità del dolo di fattispecie, il Collegio rammenta come in tema di diffamazione, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo, è sì sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, ma che tale coefficiente implica, in ogni caso, l’uso consapevole, da parte dell’agente, di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere (Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013, dep. 2014, Verratti, Rv. 258943, che, proprio in ambito di rapporti professionali, ha escluso la sussistenza del dolo in una fattispecie in cui, nel corso di una riunione sollecitata dalla parte offesa al fine di raccogliere spiegazioni sulle ragioni che avevano spinto l’imputato ad interrompere un rapporto professionale, quest’ultimo aveva riportato sospetti e pettegolezzi formulati da altri in ordine ad imprecisati comportamenti illeciti del professionista e dei suoi collaboratori; nonché Sez. 5, n. 4364 del 12/12/2012, dep. 2013, Arcadi, Rv. 254390).
In altre parole, se la fattispecie richiede un coefficiente generico di dolo, così come la possibilità di configurare il dolo anche nelle forme eventuali, ciò non implica un abbassamento della soglia di prova necessaria all’accertamento della sua sussistenza in concreto nè tantomeno una derivazione automatica di esso dalla mera constatazione della valenza diffamatoria oggettiva della condotta, tanto più in un caso come quello di specie, in cui non vi è stata alcuna incontinenza espressiva da parte dell’imputato, il quale si è limitato a comunicare una condizione oggettiva della persona offesa, nella sua qualità di condomino tenuto a contribuire alle spese comuni.
3. Le ulteriori ragioni difensive che si traggono dall’unico motivo di ricorso, relative alla non riferibilità all’imputato della condotta di affissione della comunicazione a contenuto diffamatorio, sono precluse al vaglio di legittimità, in mancanza di manifeste illogicità della motivazione impugnata, vertendo su una diversa valutazione delle prove relative alla ricostruzione della vicenda che ha portato all’esternazione del contenuto diffamatorio della predetta comunicazione e sulla contestazione di una prova logica, in relazione alla quale non si svelano aporie argomentative.
Al riguardo, giova riafferma che esula dai poteri della Corte di cassazione quello consistente nella “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui verifica è, invece ed in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; cfr. altresì Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O., Rv. 262965).
Di nessun rilievo, infine, si rivela l’accenno alla potenzialità diffamatoria anche della trasmissione via e-mail della medesima comunicazione affissa, posto che una tale condotta non è contestata nell’imputazione mentre il cenno motivazionale operato dai giudici d’appello, per quanto superfluo, non ha avuto rilievo al fine dell’affermata riferibilità al ricorrente della condotta di affissione.
4. Quanto alle spese richieste per il presente giudizio dalla parte civile, il Collegio rileva come nulla debba essere al riguardo disposto, dovendo ritenersi la stessa soccombente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
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