La nullità dell’ordinanza che dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna esaurisce i suoi effetti all’interno del procedimento incidentale e non si estende automaticamente né agli atti del procedimento di merito celebrato nello Stato di emissione, né alla sentenza di condanna di cui si chiede il riconoscimento.

Corte di cassazione, sez. VI penale – Sentenza 6 dicembre 2016, n. 53455 – Pres. Paoloni, rel. De Amicis

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 8 febbraio 2016 la Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’istanza presentata dall’Autorità giudiziaria spagnola ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, ha dichiarato l’esistenza delle condizioni per il riconoscimento della sentenza penale straniera pronunciata in data 11 dicembre 2014 dall’Udienza provinciale di Malaga, con la quale Paolo L. è stato condannato per i reati di lesioni ed ingiurie alla pena di giorni 373 di reclusione agli effetti della esecuzione in Italia della residua pena di giorni 201, dedotto il presofferto.

2. Avverso la su indicata pronunzia ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo quattro motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 17 e 24 della l. n. 69/2005, con riferimento agli artt. 178, lett. b) e c), 179, 185 c.p.p., 10 d.lgs. n. 161/2010, per avere la Corte d’appello disposto la consegna temporanea del L. all’Autorità giudiziaria spagnola affinché potesse partecipare al procedimento relativo ai fatti oggetto del m.a.e. emesso dal Tribunale provinciale di Malaga in data 11 gennaio 2013, senza avvisare, in occasione della fissazione dell’udienza al riguardo tenutasi in data 24 settembre 2014, l’interessato e il suo difensore, cui è stata preclusa la possibilità di interloquire sul punto, sicché l’ordinanza di temporanea consegna è stata poi eseguita il 14 ottobre 2014 con il trasferimento in Spagna, ove il ricorrente è stato condannato, rientrando in data 15 gennaio 2015.

La violazione del principio del contraddittorio, peraltro, è stata acclarata con la sentenza n. 29819 del 9 luglio 2015 della Corte di cassazione, in tal senso pronunziatasi sul ricorso proposto avverso la decisione di consegna temporanea, con la conseguente nullità degli atti successivi, quali quelli del processo spagnolo, ivi compresa la sentenza di condanna alla pena irrogata al ricorrente dal Tribunale di Malaga.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 1 d.lgs. n. 7/2016 – che ha abrogato l’art. 594 c.p. – 10, comma 1, lett. e), 11, del d.lgs. n. 161/2010, con riferimento all’art. 620, comma 2, c.p. spagnolo, per essere stato il reato di ingiuria abrogato dal d.lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, in vigore dal 6 febbraio 2016, con la conseguenza che il provvedimento qui impugnato non avrebbe dovuto riconoscere la sentenza di condanna spagnola per la parte di pena irrogata in relazione alla su indicata fattispecie di reato.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 12, comma 6, d.lgs. n. 161/2010, poiché la sentenza impugnata non è stata emessa entro il termine di sessanta giorni da quando, nel luglio 2015, la Corte d’appello ha ricevuto la sentenza di condanna spagnola.

2.4. Con il quarto motivo, infine, si deduce la violazione dell’art. 12, comma 7, d.lgs. n. 161/2010, poiché della decisione impugnata non è stata data immediata lettura al termine della camera di consiglio, essendo stata depositata in data 9 febbraio 2016.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati.

2. Infondato deve ritenersi il primo motivo di doglianza, poiché la prospettata nullità di cui agli artt. 178-179 c.p.p., sì come accertata da questa Suprema Corte con la su indicata sentenza n. 29819/2015, ha esaurito i suoi effetti all’interno del procedimento incidentale – alternativo alla diversa ipotesi funzionale del rinvio della consegna di cui all’art. 24, comma 1, l. n. 69/2005 – che ha dato luogo al trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna a norma dell’art. 24, comma 2, della legge ora citata, i cui presupposti e finalità, come chiarito da questa Corte, incidono “sull’interesse pubblico alla buona amministrazione della giustizia e/o al corretto trattamento penitenziario, nonché alla migliore articolazione dell’esercizio delle giurisdizioni europee interessate e del corrispondente insieme di diritti della persona di cui è richiesta la temporanea consegna”, senza che le relative conseguenze possano automaticamente estendersi o propagarsi agli atti adottati nell’ambito del diverso ed autonomo procedimento penale di merito celebrato all’estero dinanzi alle Autorità giudiziarie dello Stato di emissione, così inficiandone irrimediabilmente la instaurazione dei contradditorio, che in quella sede processuale, di contro, risulta essersi regolarmente svolto in difetto di alcuna specifica eccezione di rito al riguardo deducibile in via preliminare dalla parte direttamente interessata, che ha in tal guisa mostrato di accettarne pienamente i presupposti e le condizioni di validità.

3. Parimenti infondati devono ritenersi, inoltre, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, poiché l’inosservanza delle previsioni di cui all’art. 12, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 161/2010 non è sanzionata dal legislatore a pena di nullità.

Analoga soluzione, del resto, è stata individuata con riferimento alle corrispondenti disposizioni normative – dal contenuto precettivo sostanzialmente sovrapponibile – dettate in tema di mandato di arresto europeo nell’art. 17, commi 2 e 6, della l. n. 69/2005, avendo questa Suprema Corte stabilito, rispettivamente: a) che non comporta alcuna nullità la pubblicazione della sentenza che decide sulla consegna effettuata mediante deposito in cancelleria anziché mediante lettura al termine dell’udienza camerale, come prescritto dall’art. 17, comma 6, della l. n. 69/2005 (Sez. 6, n. 47012 del 22 novembre 2013, Chitoi, Rv. 257838); b) che il termine di sessanta giorni entro il quale, a norma dell’art. 17, comma secondo, l. n. 69 del 2005, deve essere emessa la decisione sulla consegna, ha natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, non determinando la sua inosservanza alcuna conseguenza sulla validità della decisione in merito alla consegna (Sez. 6, n. 28140 del 16 luglio 2010, Ros, Rv. 247831).

4. Fondato, di contro, deve ritenersi l’ultimo motivo, poiché l’art. 1 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, recante “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, in vigore dal 6 febbraio 2016, ha abrogato il reato di ingiuria, con la conseguenza che la decisione impugnata non avrebbe dovuto riconoscere la sentenza di condanna pronunziata dalle Autorità spagnole per la parte di pena irrogata in relazione alla su indicata fattispecie di reato.

L’art. 10, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 161/2010 contempla, infatti, tra le condizioni per il riconoscimento della sentenza di condanna emessa in altro Stato membro UE, quella della doppia incriminabilità, stabilendo che il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale (condizione, come si è visto, non più riscontrabile nell’ordinamento), salve le deroghe espressamente indicate nell’art. 11, che tuttavia fa riferimento ad un catalogo di fattispecie di reato (quelle di cui all’art. 8, comma 1, della l. n. 69/2005) e a limiti edittali di pena detentiva (della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria), evidentemente non ricorrenti nel caso di specie, anche in considerazione della forbice edittale di pena (da dieci a venti giorni) prevista per il corrispondente reato di ingiuria “minore” dall’art. 620, n. 2, c.p. spagnolo.

5. Sulla base delle su esposte considerazioni, dunque, s’impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ai fini della rideterminazione della pena limitatamente al punto concernente il riconoscimento della sentenza straniera per il reato di ingiuria, perché il fatto non è più previsto come reato dalla legge italiana.

La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti in dispositivo indicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di ingiuria perché il fatto non è più previsto come reato dalla legge italiana e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, l. n. 69 del 2005.

Depositata il 16 dicembre 2016.

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