Una donna è stata condannata per furto aggravato per aver sottratto sei strumenti musicali alla vittima.
Ha invocato l’attenuante della particolare tenuità ma tale richiesta è stata respinta. Infatti, per configurare l’attenuante non si deve avere riguardo solo al valore venale del corpo del reato, ovvero del bene sottratto, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta posta in essere, in termini effettivi o potenziali.
Secondo la giurisprudenza, per applicare la circostanza attenuante invocata il pregiudizio causato deve essere di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa.
Nè vale il fatto che il bene sia poi ritornato nella disponibilità del proprietario, in quanto la consumazione del reato ha già di per sé comportato la produzione del danno, rispetto al quale entrano al più in gioco le ipotesi della riparazione o restituzione
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 maggio – 6 luglio 2021, n. 25686 – Presidente Pezzullo – Relatore Sessa
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Livorno nei confronti di T.E., dichiarata colpevole del reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625 c.p., nn. 4 e 6, e condannata alla pena di mesi quattro di reclusione e di Euro 200 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata tramite il difensore di fiducia.
Con l’unico motivo dedotto lamenta il mancato accoglimento, da parte della corte territoriale, della richiesta di riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4; in particolare, è manifestamente illogica la motivazione resa sul punto, che ha fatto riferimento, per escluderla, alla complessiva capacità criminale dimostrata dall’imputata, peraltro già oggetto di valutazione ai fini dell’applicazione della recidiva, laddove con riferimento all’attenuante in parola la valutazione deve essere circoscritta ai mero profitto del reato; profitto del reato che nei caso di specie non è stato conseguito perché l’imputata ha cooperato con gli agenti facendo recuperare l’intero ammontare della refurtiva, costituito da sei armoniche.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo proposto. Innanzitutto, la Corte territoriale ha già spiegato, aderendo al consolidato orientamento interpretativo di questa Corte che già si è più volte espressa al riguardo, condiviso da questo Collegio, che per la configurazione dell’attenuante invocata non si deve avere riguardo solo al valore venale del corpo del reato, ovvero del bene sottratto, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta posta in essere, in termini effettivi o potenziali (cfr., tra tante, Sez,, 3 -, Sentenza n. 18013 del 05/02/2019, Rv. 275950 – 01).
Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte l’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 c.p., n. 4, presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695 – 01; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007 Rv. 236914 – 01), laddove il ricorso, al riguardo, è del tutto generico, mancando ogni riferimento, se non in termini vaghi, al valore dei beni sottratti (comunque consistenti in sei strumenti musicali).
Nè potrebbe assumere rilievo il fatto che il bene sia poi ritornato nella disponibilità del proprietario, in quanto la consumazione del reato ha già di per sé comportato la produzione del danno, rispetto al quale entrano al più in gioco le ipotesi della riparazione o restituzione (danno che peraltro non è escluso ai fini della valutazione in argomento neppure in caso di furto tentato, cfr. al riguardo Sez. 6, Sentenza n. 10355 del 16/02/1992, ikv. 192098 e 01 secondo cui ai fini della concessione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’art. 62 c.p., n. 4, nel caso di tentativo il giudice deve avere riguardo alle concrete modalità dell’azione rimasta incompiuta o improduttiva di evento e a tutte le circostanze del fatto desumibili dalle risultanze processuali ed accertare che il reato, ove fosse stato consumato, avrebbe cagionato in modo diretto ed immediato un danno di speciale tenuità).
2. Alla pronunzia di inammissibilità, consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 da versare in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
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