A proporre ricorso per cassazione è stato il procuratore della Repubblica. Il giudice di pace infatti aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta remissione tacita della querela.

Integra remissione tacita della querela la mancata comparizione all’udienza del querelante, previamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela. Tale ipotesi non è applicabile al caso in cui il querelante si sia costituito parte civile, valendo in tal caso l’assenza esclusivamente come fatto processuale e, quindi, integrante una remissione tacita di carattere processuale non contemplata dall’ordinamento che, al contrario, assegna rilievo soltanto a quella avente extra-processuale. Gli unici casi in cui il legislatore ha previsto che la mancata comparizione determini l’improcedibilità del ricorso ovvero l’effetto della remissione di querela si inseriscono unicamente nell’ambito del processo instaurato a seguito di ricorso immediato della persona offesa. Invece, deve ritenersi che per tutte le altre ipotesi in cui la persona offesa assuma la veste di parte, come nel caso in cui si sia costituita parte civile, non possa ammettersi alcuna forma di remissione di querela desumibile dalla sua mancata comparizione in udienza.

Inoltre, nel caso in esame, la declaratoria di estinzione del reato è stata adottata, secondo la persona offesa costituitasi parte civile, in modo precipitoso, perché nonostante all’udienza vi fossero iscritti a ruolo un numero elevato di processi, la causa di cui si discute era stata chiamata alle ore 9.30, con orario di inizio udienza alle ore 9,00 e nonostante il procuratore della p.o. fosse poi sopraggiunto alle ore 9.40 ed il querelante alle ore 9.50 circostanza di cui si era dato poi atto a verbale.

La corte di cassazione ha accolto il ricorso, precisando che, ai fini della remissione tacita della querela, può rilevare la mancata comparizione all’udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dell’interpretazione della sua eventuale assenza come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, nondimeno occorre che il giudice dia comunque conto, nel percorso motivazionale, della incompatibilità degli atti compiuti dal querelante con la volontà di persistere nella querela, altrimenti attribuendosi esclusiva valenza al fatto processuale della mancata comparizione in assenza di una specifica disposizione normativa che vi ricolleghi espressamente l’effetto “caducatorio”. Il giudice, in altri termini, deve valutare il comportamento concludente della persona offesa, ancorché il luogo in cui viene apprezzato sia il processo, alla stregua di una remissione extraprocessuale tacita; comportamento che non è “collegato alla mera mancata comparizione del querelante davanti al giudice ma alla combinazione di tale condotta omissiva con il previo formale avvertimento del significato che ad essa sarebbe stato attribuito”.

Aggiunge la corte che il principio secondo il quale può attribuirsi valenza di comportamento concludente alla mancata comparizione in udienza della persona offesa non può prescindere da un’analisi degli atti compiuti dal querelante che sia completa e coerente con tutti gli atti del processo, dovendo il giudice dare conto del percorso motivazionale che ha condotto al giudizio di “incompatibilità” della condotta con la volontà di persistere nella querela; potranno essere valorizzati tanto elementi relativi alla condotta processuale interamente tenuta nel processo, quanto altri elementi di carattere extra-processuale che siano logicamente dimostrativi della rinunzia a proseguire l’azione punitiva a suo tempo intrapresa.

Nel caso scrutinato il giudice di pace si è limitato ad evidenziare nella motivazione della sentenza la mera cronologia degli eventi che hanno interessato lo svolgimento del processo, omettendo di dare conto delle ragioni per cui la mancata comparazione poteva intendersi quale remissione tacita della querela, a fronte di un giudizio in cui la persona offesa si era costituita parte civile ed aveva anche insistito nelle sue ragioni, per come, peraltro, asseverato dalla stessa comparizione, seppur tardiva all’udienza.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 23 aprile – 17 giugno 2021, n. 23895 – Presidente Cervadoro – Relatore Ariolli

Ritenuto in fatto

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna ricorre per cassazione per l’annullamento della sentenza di non doversi procedere del Giudice di Pace della stessa città del 9/11/2020 che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di S.V. in ordine al reato di cui all’art. 633 c.p. per intervenuta remissione tacita della querela.

Deduce, al riguardo, l’erronea applicazione dell’art. 152 c.p. e, in particolare del dictum di cui alla sentenza n. 31668 del 2016 delle S.U. di questa Corte – secondo cui integra la remissione tacita della querela la mancata comparizione all’udienza del querelante, previamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela – non applicabile al caso in cui il querelante si sia costituito parte civile, valendo in tal caso l’assenza esclusivamente come fatto processuale e, quindi, integrante una remissione tacita di carattere processuale non contemplata dall’ordinamento che, al contrario, assegna rilievo soltanto a quella avente extra-processuale. Gli unici casi in cui il Legislatore ha previsto che la mancata comparizione determini l’improcedibilità del ricorso (D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 30) ovvero l’effetto della remissione di querela (art. 28) si inseriscono unicamente nell’ambito del processo instaurato a seguito di ricorso immediato della p.o., la quale assume all’uopo la veste di ricorrente. Con la conseguenza che, a contrario, deve ritenersi che per tutte le altre ipotesi in cui la p.o. assuma la veste di parte, come nel caso in cui si sia costituita parte civile, non possa ammettersi alcuna forma di remissione di querela desumibile dalla sua mancata comparizione in udienza.

2. Con memoria in data 12/4/2021 il difensore della persona offesa ha chiesto accogliersi il ricorso del pubblico ministero. In particolare, ha evidenziato come la declaratoria di estinzione del reato fosse stata adottata dal GdP in maniera “precipitosa”, poiché, nonostante all’udienza vi fossero iscritti a ruolo un numero elevato di processi, la causa di cui si discute era stata chiamata alle ore 9.30, con orario di inizio udienza alle ore 9,00 e nonostante il procuratore della p.o. fosse poi sopraggiunto alle ore 9.40 ed il querelante alle ore 9.50 circostanza di cui si era dato poi atto a verbale.

3. Il PG presso questa Corte, con requisitoria scritta dell’8/4/2021 ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto risulta che la costituita parte civile era stata ritualmente avvisata delle conseguenze processuali della sua eventuale condotta omissiva. In caso connotato da sufficienti analogie, il ricorso della parte civile è stato dichiarato inammissibile (cfr. Cass. n. 30346/19).

Considerato in diritto

4. Il ricorso è fondato.

Invero, fermo restando che può rilevare ai fini della remissione tacita di querela la mancata comparizione all’udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dell’interpretazione della sua eventuale assenza come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, occorre tuttavia che il giudice dia comunque conto, nel percorso motivazionale, della incompatibilità degli atti compiuti dal querelante con la volontà di persistere nella querela, altrimenti attribuendosi esclusiva valenza al fatto processuale della mancata comparizione in assenza di una specifica disposizione normativa che vi ricolleghi espressamente l’effetto “caducatorio” (Sez. 4, n. 5801 del 2021, Rv. 280484). La disposizione dell’art. 152 c.p., comma 2, come interpretata dalla Corte di legittimità con pronuncia a Sezioni Unite (S.U, n. 31668 del 23/06/2016 Pastore Rv. 26723901), consente al giudice di valutare il comportamento concludente della persona offesa, ancorché il luogo in cui viene apprezzato sia il processo, alla stregua di una remissione extraprocessuale tacita; comportamento che non è “collegato alla mera mancata comparizione del querelante davanti al giudice ma alla combinazione di tale condotta omissiva con il previo formale avvertimento del significato che ad essa sarebbe stato attribuito”.

Va, dunque, considerato che il principio secondo il quale può attribuirsi valenza di comportamento concludente alla mancata comparizione in udienza della persona offesa non può prescindere da un’analisi degli atti compiuti dal querelante che sia completa e coerente con tutti gli atti del processo, dovendo il giudice dare conto del percorso motivazionale che ha condotto al giudizio di “incompatibilità” della condotta con la volontà di persistere nella querela. Ed al riguardo potranno essere valorizzati tanto elementi relativi alla condotta processuale interamente tenuta nel processo, quanto altri elementi di carattere extra-processuale che siano logicamente dimostrativi della rinunzia a proseguire l’azione punitiva a suo tempo intrapresa (quali ad es. il lungo tempo trascorso dal fatto, la modesta offensività dell’illecito, i particolari rapporti tra colpevole ed offeso, l’intervenuto risarcimento del danno anche ad opera di terzi, il successivo trasferimento del domicilio della p.o. per ignota destinazione, nonostante nella querela avesse dichiarato o eletto un domicilio ecc.).

Nel caso in esame il GdP, invece, si è limitato ad evidenziare nella motivazione della sentenza la mera cronologia degli eventi che hanno interessato lo svolgimento del processo, omettendo di dare conto delle ragioni per cui la mancata comparazione poteva intendersi quale remissione tacita della querela, a fronte di un giudizio in cui la p.o. si era costituita parte civile ed aveva anche insistito nelle sue ragioni, per come, peraltro, asseverato dalla stessa comparizione, seppur tardiva (la p.o. compariva alle ore 9.40, mentre la sentenza veniva deliberata alle ore 9.30 nonostante la presenza di altre cause sul ruolo e l’assenza di trattazione ad orario), all’udienza che il GdP aveva appositamente fissato con l’avvertenza della possibile adozione di una sentenza di estinzione del reato.

5. In conclusione, va annullata la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al GdP di Enna per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvia la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di Pace di Enna per il giudizio.

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