La separazione con addebito esiste.

È stata dichiarata, ad esempio, nei confronti di un marito che aveva cagionato la crisi irreversibile del rapporto matrimoniale durante il quale si erano verificati episodi di maltrattamento che gli erano stati causa anche di un procedimento penale. In tale sede, però, era stato riconosciuto il vizio parziale di mente.

Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 3 agosto 2021, n. 22194 – Presidente Valitutti – Relatore Tricomi

Ritenuto che:

Con sentenza depositata il 4/3/2019 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo del 16/11/2017 depositata l’11/5/2018, che aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi F.F. e P.M.C., con dichiarazione di addebito al marito, gravato della corresponsione di un assegno di mantenimento per la moglie di Euro 200,00= mensili, oltre adeguamento ISTAT. F.F. ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi; P.M.C. è rimasta intimata. Con memoria ex art. 300 c.p.c. il difensore di F.F. ha comunicato il decesso del suo assistito, avvenuto in Avezzano il 9/6/2019, notificato anche alla controparte. È stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Considerato che:

1. Preliminarmente va affermato che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo (Cass. n. 1757 del 29/1/2016); ciò vale anche nel giudizio concernente la separazione personale tra coniugi, ove resta comunque priva di rilievo la sopravvenuta morte di una delle parti (Cass. n. 14027 del 6/6/2017; in tema Cass. Sez. U. n. 9692 del 22/04/2013Cass. n. 1757 del 29/1/2016).

2.1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 151 c.c., comma 2, in merito alla conferma della pronuncia di addebito. Il ricorrente sostiene che la irreversibile crisi del rapporto matrimoniale era già da tempo maturata quando si verificarono gli episodi di maltrattamento e che la moglie non aveva provato che questi erano stata la sola causa dell’irreversibilità della crisi. Si duole che non sì sia tenuto conto dell’accertamento del vizio parziale di mente riconosciutogli in sede penale, idoneo a escludere – a suo parere – che i suoi comportamenti fossero coscienti e volontari.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c., commi 1 e 2, in merito alla previsione dell’assegno di mantenimento in favore della moglie ed alla sua determinazione. Il ricorrente deduce che questa svolgeva attività lavorativa, aveva continuato a fruire della casa coniugale di proprietà del marito, pur dopo il raggiungimento dell’autosufficienza economica dei figli e si avvantaggiava del contributo alle spese assicurato dal figlio convivente.

2.3. Entrambi i motivi sono inammissibili. Nel primo caso, invero, non si denuncia, nella sostanza, una nullità della sentenza, come recita la rubrica, ma una violazione di legge e tuttavia la censura si traduce nell’inammissibile tentativo di operare una rivisitazione del merito; ciò vale anche per il secondo motivo, pur articolato come violazione di legge. Va qui confermato il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando il ricorrente, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758 del 04/04/2017).

Con il ricorso per cassazione – anche se proposto con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la parte non può, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 07/12/2017Cass. n. 19547 del 04/08/2017Cass. n. 16056 del 02/08/2016).

Nel caso in esame la Corte di appello ha accertato la volontarietà delle condotte e la ricorrenza dell’addebito, analizzando non solo le prove concernenti gli ultimi episodi aggressivi e violenti compiuti da F. nei confronti della moglie, ma anche i comportamenti più risalenti, consistiti in minacce ed ingiurie rivolte ripetutamente alla moglie anche alla presenza dei bambini, oltre che nell’abuso dell’alcool da parte dello stesso, inutilmente invogliato dalla moglie a seguire un percorso di disintossicazione presso il SERT, e la censura si traduce in una impropria sollecitazione del merito, senza neppure dedurre il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Nè il riconoscimento del vizio parziale di mente, avvenuto in epoca successiva ai fatti, appare decisivo ed idoneo ad inficiare la diretta incidenza causale accertata dal giudice del merito tra le anteriori, ripetute condotte violente e la irreversibilità della crisi coniugale. Quanto alla previsione ed alla quantificazione dell’assegno di mantenimento, la Corte di appello ha tenuto conto sia della disparità reddituale tra le parti, oggetto di comparazione, che della fruizione della casa familiare da parte di P., rimarcando che ciò avveniva in maniera precaria e senza titolo, e che, di contro, anche F. non era gravato da oneri abitativi, essendo ospite della sorella nella casa avita, con una motivazione logica ed immune dal vizio denunciato e la censura, ancora una volta, risulta tesa a sollecitare un riesame del merito rispetto a circostanze di fatto già valutate dalla Corte distrettuale, sia pure con esito difforme da quello auspicato dal ricorrente.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimata. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso; – Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52; – Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

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