Il sanitario che non si sia sottoposto a vaccino Covid non può essere privato della possibilità di lavorare “a distanza”; il fine del vaccino è limitare la diffusione del contagio, pertanto, la sospensione automatica del sanitario che non abbia potuto o voluto sottoporsi all’obbligo vaccinale è da annullare nella parte in cui non consente al sanitario di operare diversamente.

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