Un uomo è stato condannato per il reato di maltrattamento di animali per avere, per crudeltà o senza necessità, cagionato una lesione ad un animale ovvero sottoposto a comportamento e fatiche insopportabili per le sue caratteristiche etologiche; in particolare per aver costretto, per un lungo periodo di tempo, una gallina all’interno di una piccola gabbia tale da impedire all’animale ogni ben minimo movimento e da rendergli impossibile anche la semplice apertura alare esponendola in tali condizioni al frastuono causato sulla pavimentazione in lamiera di numerosi visitatori della mostra cui l’animale era stato esposto.
Oggetto di contestazione era la fattispecie incriminatrice, poiché, secondo la difesa, anziché trattarsi dell’art. 544 ter c.p. si verteva in ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 727 c.p.
I giudici infatti avevano evidenziato solo le sofferenze della gallina, escludendo condotte di crudeltà, sevizie o fatiche o lavori insopportabili. La difesa, tenuto conto che neppure era stato provato il dolo necessario per la fattispecie delittuosa, proponeva una derubricazione (che vale anche la prescrizione più breve), nella fattispecie contravvenzionale, anche in considerazione che erano state escluse le lesioni.
La corte di cassazione ritiene fondato l’argomento e derubrica il reato, con conseguente dichiarazione di prescrizione, atteso il tempo decorso.
Si precisa che la differenza tra i due reati è che con il delitto di cui all’art. 544 ter c.p. si punisce chi con dolo, con crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale o lo sottopone a sevizie o comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, mentre con la contravvenzione dell’art. 727 c.p., si punisce chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
Il reato di cui all’art. 727 c.p. è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note, al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali. Nel caso scrutinato, i giudici non riconoscono crudeltà o lesioni alla gallina, ma solo sofferenze, per altro limitate all’esposizione della gallina in una gabbia, in una manifestazione artistica.
La derubricazione, come detto, determina una dichiarazione di improcedibilità per prescrizione (essendo decorsi più di 5 anni dai fatti), nondimeno, la pronuncia non è pienamente liberatoria, nel senso che, altrimenti, si sarebbe dovuto assolvere ai sensi dell’art. 129 c.p.p. mentre, al contrario, il fatto è penalmente rilevante e ascrivibile all’imputato, atteso che risulta accertato che la gallina è stata costretta in una gabbia per canarini e sottoposta a forti rumori (cagionato dai visitatori sulla lamiera a terra) tali da spaventarla.
Per approfondimenti, volendo, Gasparre, Diritto degli animali. Antologia di casi giudiziari oltre la lente dei mass media, Key editore
Avv. Annalisa Gasparre, foro di Pavia
Cass. pen., sez. III, ud. 9 novembre 2021 (dep. 24 gennaio 2022), n. 2511 – Presidente Ramacci – Relatore Socci
Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Lecce con sentenza del 7 ottobre 2020 ha confermato la decisione del Giudice del Tribunale di Lecce che aveva condannato C.G. alla pena di Euro 5.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 544 ter c.p., per avere, per crudeltà o senza necessità, cagionato una lesione ad un animale ovvero sottoposto a comportamento e fatiche insopportabili per le sue caratteristiche etologiche; in particolare per aver costretto, per un lungo periodo di tempo, una gallina all’interno di una piccola gabbia tale da impedire all’animale ogni ben minimo movimento e da rendergli impossibile anche la semplice apertura alare esponendola in tali condizioni al frastuono causato sulla pavimentazione in lamiera di numerosi visitatori della mostra cui l’animale era stato esposto. Reato commesso il (omissis).
2. L’imputato ha proposto ricorso per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Violazione di legge (art. 544 ter c.p. e art. 727 c.p.); insussistenza del delitto ex art. 544 ter c.p. e omessa derubricazione nella contravvenzione ex art. 727 c.p..
L’art. 544 ter c.p., richiede lesione, o sevizie all’animale in particolari situazioni (per crudeltà o senza necessità).
L’inutile sofferenza non rientra nella fattispecie dell’art. 544 ter c.p.. La stessa Corte di appello evidenzia solo delle sofferenze della gallina, escludendo condotte di crudeltà, sevizie o fatiche o lavori insopportabili. La Corte di appello utilizza alcune impressioni del pubblico che ha visitato la mostra, ma ha escluso ogni valutazione delle considerazioni del consulente di parte (Dott. S.L.) che aveva sostenuto la idoneità della gabbia (di circa 6000 cmq) a contenere la gallina che si trovava accovacciata dimostrando a chi la guardava di essere più grande di quanto realmente fosse (anche perché con le penne arruffate).
La Corte di appello non ha analizzato neanche il dolo del delitto contestato, in relazione anche alla disposizione dell’art. 19 ter disp. coord. c.p., circa l’utilizzazione della gallina nell’installazione artistica (in una manifestazione culturale autorizzata).
Si doveva derubricare quindi in contravvenzione, ex art. 727 c.p., e dichiarare prescritto il reato. Infatti, escluse le lesioni la sola costrizione della gallina in una gabbia al massimo può configurare l’ipotesi dell’art. 727 c.p.. Nell’ipotesi in analisi manca il dolo, che dovrebbe configurare il delitto di cui all’art. 544 ter c.p.; nessuna motivazione della sussistenza del dolo risulta nella sentenza che oggi si impugna. Sono indimostrate, inoltre, la crudeltà e l’assenza di necessità per la costrizione nella gabbia.
Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata, con o senza rinvio.
Considerato in diritto
3. È fondato il motivo del ricorso sulla derubricazione in contravvenzione, art. 727 c.p. e dichiarazione di prescrizione.
La differenza tra i due reati è evidente perché con il delitto di cui all’art. 544 ter c.p. si punisce chi con dolo, “con crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale o lo sottopone a sevizie o comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”, con la contravvenzione dell’art. 727 c.p., si punisce, invece, chiunque “detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.
In tema di maltrattamento di animali, il reato permanente di cui all’art. 727 c.p., è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un canile in cui gli animali erano ospitati in misura superiore ai limiti consentiti dalla legislazione regionale). (Sez. 3, n. 37859 del 04/06/2014 – dep. 16/09/2014, Rainoldi e altro, Rv. 260184).
Nel nostro caso non può certamente riconoscersi una crudeltà o lesioni alla gallina, ma solo sofferenze, per altro limitate all’esposizione della gallina in una gabbia, in una manifestazione artistica.
Infatti, “Non integra il reato di maltrattamento di animali, in relazione alla sottoposizione degli stessi a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, la detenzione di volatili all’interno di gabbie di ampiezza insufficiente” (Sez. 3, Sentenza n. 6656 del 12/01/2010 Cc., dep. 18/02/2010, Rv. 246185 – 01; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 15471 del 19/01/2018 Ud., dep. 06/04/2018, Rv. 272851).
Il reato di cui all’art. 727 c.p., è da ritenersi prescritto, commesso il (omissis) , termine massimo di 5 anni, artt. 157 e 161 c.p..
Non sussistono ipotesi di assoluzione ex art. 129 c.p.p., in quanto risulta accertato che la gallina è stata costretta in una gabbia per canarini e sottoposta a forti rumori (cagionato dai visitatori sulla lamiera a terra) tali da spaventarla.
In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 – dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
La sentenza, quindi deve annullarsi senza rinvio perché il reato di cui all’art. 727 c.p., è estinto per prescrizione.
In considerazione della prescrizione deve condannarsi l’imputato al pagamento delle spese del grado per la parte civile costituita, ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Qualificata la condotta quale violazione dell‘art. 727 c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Condanna l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Lecce con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Comments are closed