Aveva definito stupido e incapace l’avvocato della sorella ed è stato condannato per il reato di diffamazione.

Le parole era state proferite presso lo studio della vittima, alla presenza di una sua diretta collaboratrice. A nulla è valso invocare lo stato d’impeto e la carenza di dolo, cercando di neutralizzare la portata offensiva delle parole riducendole a mero disappunto per la prestazione professionale resa.

La Corte ha ricordato che in tema di diffamazione, non è richiesta la presenza di un animus diffamandi, ma appare sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l’agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, cioè adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell’agente.

Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia

Corte di Cassazione, sez. V Penale, 24 febbraio – 21 giugno 2021, n. 24218 – Presidente Zaza – Relatore Francolini

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 30 gennaio 2020 (dep. il 18 febbraio 2020) il Tribunale di Napoli ha confermato la pronuncia in data 10 luglio 2018 con la quale il Giudice di pace di Napoli aveva affermato la responsabilità di R.R. per il delitto di diffamazione (art. 595 c.p.) in pregiudizio di I.P. e l’aveva condannato alla pena di Euro quattrocento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno nei confronti dello stesso I. – da liquidarsi in separata sede – e alla rifusione delle spese di costituzione. La sentenza di secondo grado ha, altresì, condannato il R. alla rifusione delle spese di costituzione sostenute dalla parte civile nel giudizio di appello.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1).
2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale e, in particolare, dell’art. 595 c.p., poiché erroneamente si sarebbe pervenuti alla condanna del R., nonostante nel corso del giudizio non siano emersi elementi sufficienti per affermare che egli abbia proferito le espressioni in imputazione “comunicando con più persone”.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione della legge penale, indicata nell’art. 595 c.p., allegando che nella specie difetterebbe il dolo e che, comunque, il R. avrebbe agito nello stato d’ira determinato dall’altrui fatto ingiusto e nell’esercizio del diritto di critica.

2.3. Con il terzo motivo è stata assunta la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di correlazione di cui all’art. 522 c.p.p., poiché la condanna non sarebbe stata pronunciata per la condotta in imputazione ma anche per altri episodi.

2.4. Con il quarto motivo è stata allegata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, poiché il giudizio di primo grado sarebbe proseguito nonostante il R. avesse presentato richiesta di differimento per legittimo impedimento che, erroneamente, sarebbe stato ritenuto non documentato.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.

1. È preliminare la disamina del quarto motivo di ricorso, con il quale è stata prospettata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, deducendo che il giudizio innanzi al Giudice di pace in data 8 marzo 2018 sarebbe proseguito nonostante il R. ne avesse chiesto il differimento per legittimo impedimento (per motivi di salute), che non è stato ritenuto documentato sol perché il certificato medico inviato a sostegno della richiesta era in lingua tedesca e perciò incomprensibile, senza invece disporne la traduzione. In tal modo si sarebbe determinata una nullità a regime intermedio inerente all’intervento dell’imputato nel processo, tempestivamente denunciata con il gravame che in parte qua, alla luce della giurisprudenza di legittimità, sarebbe stato erroneamente rigettato dal Tribunale.

1.1. Ebbene, risulta dagli atti (al cui esame diretto questa Corte può accedere, in ragione del vizio denunciato; cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 – 01) che:

– per l’udienza del giorno 8 marzo 2018 l’imputato ha fatto pervenire, a mezzo fax, istanza di differimento per legittimo impedimento dovuto a regioni di salute, in calce alla quale vi era certificazione medica redatta in lingua tedesca e non tradotta in lingua italiana;

– il Giudice di pace ha rigettato la richiesta poiché il certificato medico in parola – come detto, redatto in lingua tedesca – era incomprensibile; il difensore presente, nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4, nulla ha eccepito;

– il giudizio è proseguito con la celebrazione di ulteriori udienze (a partire da quella del 17 aprile 2018) ma solo con l’atto di appello è stata avanzata una doglianza sul punto;

– il Tribunale (richiamando Sez. 5, 11/12/1997, Tassinari, Rv. 209810 – 01) l’ha ritenuta infondata:

– considerando che, in materia di traduzione di atti redatti in lingua straniera, si determina una nullità soltanto quando il difensore dell’imputato ne chieda la traduzione e il giudice non provveda in conformità, nullità che tuttavia è relativa ed è sanata dall’acquiescenza del medesimo difensore;
– e rilevando che nella specie, all’udienza del giorno 8 marzo 2018, non era stata avanzata alcuna istanza di traduzione e, dunque, si era verificata acquiescenza al rigetto dell’istanza e non si era invece prodotta la nullità denunciata (cfr. verbali delle udienze citt., atto di appello e sentenza impugnata).

1.2. Invero:

– come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte “l’obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati da acquisire al processo, per i quali la necessità della traduzione si pone solo qualora lo scritto in lingua straniera assuma concreto rilievo rispetto ai fatti da provare” (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261111 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 2707 del 03/10/2019 – dep. 2020, Kristo, Rv. 278139 – 01, resa proprio in tema di documentazione del legittimo impedimento);

– le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi in una fattispecie in cui venivano in rilievo una gran mole di documenti relativi alla prova del fatto in imputazione, hanno specificato che sulle parti incombe l’onere di chiedere, con fair play, la traduzione degli atti rilevanti, indicando ed illustrando le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione dell’atto nonché il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata effettuazione della stessa (Sez. U, n. 38343/2014, cit.);

– nel caso in esame, invece, dovendosi provare con il certificato medico in discorso (unico atto redatto in lingua straniera che veniva in rilievo) un fatto (l’impedimento dell’imputato per motivi di salute) dal quale dipendeva l’applicazione della legge processuale (cfr. art. 187 c.p.p., comma 2), espressamente addotto nell’istanza unitamente alla quale lo stesso certificato era stato inviato, era patente la rilevanza dello medesimo documento redatto in lingua straniera, ragion per cui il giudice non poteva ritualmente rigettare l’istanza di differimento senza disporne la traduzione ed apprezzarne il contenuto, limitandosi – come ha fatto – a rilevare che esso non fosse comprensibile (cfr. pure Sez. 5, n. 2707/2020, cit.).

Quel che qui rileva, tuttavia, non è la sanatoria della nullità relativa alla mancata traduzione dell’atto, quanto il vizio determinatosi a cagione del rigetto del differimento per legittimo impedimento, che – come osservato – non avrebbe dovuto essere disposto senza prima tradurre l’atto e la sua tempestiva allegazione.
Difatti:
– il diniego dell’istanza dell’imputato ha determinato una nullità generale a regime intermedio concernente l’intervento dell’imputato, la cui deducibilità resta preclusa, ai sensi del comma 2 dell’art. 182 c.p.p., per il fatto che il difensore, presente in udienza, nulla abbia eccepito in merito (cfr. Sez. 2, n. 5052 del 19/01/2021, Mejdani, Rv. 280644 – 01; Sez. 2, n. 40322 del 31/05/2019, Piccolo, Rv. 277926 – 01);

– nel caso di specie, era alla stessa udienza non differita del 8 marzo 2018 che la difesa avrebbe dovuto eccepire la nullità, e ciò ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2, secondo cui “quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo”; e, invece, in tale sede nulla è stato addotto;

– e non valga in senso contrario che il difensore di fiducia non fosse comparso e, come prescritto dal rito, fosse stato nominato un sostituto ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, poiché quest’ultimo – come chiarito in numerose occasioni da questa Corte – in quanto sostituto processuale, esercita tutti i diritti e le facoltà della difesa (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 34474 del 06/06/2019, Chiesa, Rv. 276973 – 01).

Ne discende che il motivo in esame è manifestamente infondato.

2. Occorre, poi, avere riguardo al terzo motivo di ricorso, con il quale è stata assunta la nullità della sentenza impugnata, poiché la condanna – in violazione dell’art. 522 c.p.p. – non sarebbe stata resa per la condotta in imputazione, che avrebbe a oggetto un unico episodio avvenuto presso lo studio dell’avvocato I. , bensì con riferimento pure ad episodi verificatisi presso il palazzo di giustizia di Napoli descritti dal teste avvocato D.L. .

2.1. La doglianza in discorso era stata pure sollevata con l’atto di appello, con il quale si era prospettato il difetto di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui R.R. fosse stato condannato in primo grado per fatti accaduti presso il palazzo di giustizia di Napoli e riferiti dall’avvocato D. (cfr. atto di appello).

La sentenza impugnata, tuttavia, ha condannato l’imputato proprio per il fatto verificatosi nello studio dell’avvocato I. , riferito dallo stesso querelante e confermato dalla teste F.M. . Quindi, non solo non può ravvisarsi il vizio dedotto, ma il ricorrente si è limitato a reiterare censura in discorso senza confrontarsi effettivamente con la decisione impugnata, ragion per il motivo in discorso è manifestamente infondato e generico. È, infatti, inammissibile per difetto di specificità il ricorso che “difetti di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce – che è la funzione tipica dell’impugnazione – poiché “contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è (…) innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta” (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01).

3. Può, dunque, aversi riguardo ai rimanenti motivi di ricorso e, anzitutto, al primo, con il quale è stata dedotta la violazione dell’art. 595 c.p. e si è allegato che erroneamente sarebbe stata pronunciata la condanna del R. , quantunque non siano emersi elementi sufficienti per affermare che egli abbia proferito le espressioni in imputazione “comunicando con più persone” ed avendo ciononostante il Giudice dell’appello, senza offrire una motivazione idonea sul punto, ritenuto la sussistenza del delitto perché il R. le avrebbe pronunciate “in presenza” di due soggetti distinti dalla sua interlocutrice (l’avvocato F.M. ).

3.1. Occorre osservare che:

– ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 2-bis, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace per le quali il ricorso può essere proposto solo per i motivi di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a), b) e c), dunque non può essere ritualmente dedotto il vizio di motivazione (Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245 – 01);

– il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), riguarda l’erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l’erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un’erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 – 01).

3.2. Nella parte in cui ha assunto che, nel caso in esame, il Tribunale ha erroneamente ritenuto penalmente rilevante il fatto dell’imputato, nonostante egli abbia proferito le espressioni de quibus “alla presenza di” più soggetti, tuttavia comunicando con uno solo di costoro, è manifestatamente infondato, poiché questa Corte ha già chiarito che, perché ricorra il delitti di diffamazione, è sufficiente che l’agente “comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona ma con modalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri” (Sez. 5, n. 522 del 26/05/2016 – dep. 2017, S., Rv. 269016 – 01), e nella specie la sentenza impugnata ha ricostruito il fatto proprio in questi termini e, conformemente al diritto, l’ha ritenuto penalmente rilevante ai sensi del precetto in contestazione.

Nel resto, invece, il motivo di ricorso è inammissibile, perché censura l’apprezzamento del compendio probatorio in atti, deducendo una questione di fatto inammissibile nel giudizio di legittimità, e l’idoneità della motivazione, pure inammissibile nel caso in esame.

4. Infine, con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 595 c.p., assumendo che nella specie difetterebbe il dolo e che, comunque, il R. avrebbe agito nello stato d’ira determinato dall’altrui fatto ingiusto e nell’esercizio del diritto di critica. Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe escluso, con una motivazione carente ed apodittica, che le espressioni pronunciate dal R. costituissero un’inoffensiva critica di natura professionale; ed invece, in applicazione della giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto affermarsi che l’imputato non volesse offendere la reputazione dell’avvocato I. (che aveva assistito la sorella del R. ), ma esporre d’impeto e con frasi colorite il proprio disappunto per la prestazione professionale resa in favore della congiunta, tanto da rivolgersi esclusivamente alla collega dello stesso avvocato (F.M. ), presente presso il suo studio in quel momento; in tal modo, dunque, avrebbe agito in difetto del prescritto elemento psicologico ovvero in presenza dei presupposti previsti dall’art. 599 c.p., comma 2.

4.1. Per le medesime argomentazioni esposte in relazione al primo motivo, anche quello in esame nella parte in cui censura la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile.

Fermo quanto appena esposto, per quel che attiene invece all’allegazione relativa all’errore di diritto nel quale sarebbe incorso il Tribunale nel ravvisare il dolo in difetto in difetto della volontà dell’imputato di offendere la reputazione dell’avvocato I. , basti osservare che, in tema di diffamazione, “non è richiesta la presenza di un animus (…) diffamandi, ma appare sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l’agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, cioè adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell’agente” (Sez. 5, n. 7597 del 11/05/1999, Beri Riboli, Rv. 213631 – 01).
Ancora:
– “l’esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione” (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133 01);

– invece, nel caso in esame, l’imputato ha definito la persona offesa uno “stupido” e si è espresso altresì in maniera volgare – come emerge dalla sentenza impugnata – oltre a negare in maniera recisa la capacità professionale;

– dunque, in virtù del principio di diritto appena richiamato, non ricorrono i presupposti della scriminante invocata.

Infine, non consta in alcun modo dalla sentenza impugnata nè da quella di primo grado nè è stato indicato alcun elemento sul punto – che l’imputato abbia agito nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altri, e subito dopo di esso.

5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro tremilacinquecento oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 3.500 oltre accessori come per legge.

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