Un uomo è stato condannato per il reato di atti persecutori perché riconosciuto colpevole. In particolar il reato si era manifestato mediante ripetute chiamate telefoniche e invio di messaggistica, pedinamenti anche in auto, con il presentarsi sul luogo di lavoro, inviarle doni e pretendere che li accettasse, e nel dichiarare a terzi il proprio, unilaterale, progetto di vita insieme alla persona offesa, alla quale, in tal modo, cagionava un perdurante stato di ansia, di stress e di paura, costringendola a cambiare le abitudini di vita, anche professionale.
Lo schema degli atti persecutori è integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti, dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell’evento; quest’ultimo deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell’ennesimo atto persecutorio.
Ricorda la Corte di cassazione che l’essenza dell’incriminazione si coglie “non già nello spettro degli atti considerati tipici (di per sé già rilevanti penalmente), bensì nella loro reiterazione, elemento che li cementa identificando un comportamento criminale affatto diverso da quelli che concorrono a definirlo sul piano oggettivo, giacché alla reiterazione degli atti corrisponde nella vittima un progressivo accumulo del disagio che questi provocano, fino a che tale disagio degenera in uno stato di prostrazione psicologica”.
Nel caso concreto, la condotta penalmente rilevante si è estrinsecata nel reiterato avvicinamento della persona offesa, attraverso messaggi, telefonate, presentandosi allo studio, nelle aule di udienza e in altri luoghi dalla stessa frequentati, nell’insistere per ottenere appuntamenti dalla vittima, comportamenti che, per l’ampiezza, per la durata e per la loro evidente connotazione molesta, sono idonei a creare nella persona offesa stati di disagio, di imbarazzo, di mortificazione, sfociati in un giustificato stato di ansia per la reiterata intrusione nella sua sfera esistenziale.
Può affermarsi in sintesi che integra il reato di molestie un corteggiamento ossessivo e petulante, volto ad instaurare un rapporto comunicativo e confidenziale con la vittima, a ciò manifestamente contraria, realizzato mediante una condotta di fastidiosa, pressante e diffusa reiterazione di sequenze di saluto e contatto, invasive dell’altrui sfera privata, con intromissione continua, effettiva e sgradita nella vita della persona offesa e lesione della sua sfera di libertà).
Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia
Sul tema, volendo, Gasparre, Il reato di stalking tra profili teorici e applicazioni giurisprudenziali, Key editore (disponibile anche su IBS, Amazon, Libreria universitaria, ecc.).
Cass. pen., sez. V, ud. 17 maggio 2021 (dep. 12 luglio 2021), n. 26529 – Presidente Sabeone – Relatore Belmonte
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Patti – che aveva dichiarato M.G. colpevole di atti persecutori i danni di T.L. , attraverso ripetute chiamate telefoniche e invio di messaggistica, pedinamenti anche in auto, con il presentarsi sul luogo di lavoro, inviarle doni e pretendere che li accettasse, e nel dichiarare a terzi il proprio, unilaterale, progetto di vita insieme alla persona offesa, alla quale, in tal modo, cagionava un perdurante stato di ansia, di stress e di paura, costringendola a cambiare le abitudini di vita, anche professionale.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge due motivi.
2.1. Con il primo, articolato, motivo, denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, anche sotto il profilo del travisamento della prova, sostenendo che, erroneamente, la Corte territoriale ha ritenuto di non dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, carente nella motivazione, anche in considerazione della omessa sua integrazione da parte del giudice di secondo grado, cosicché rimane impossibile ripercorrere l’iter logico giuridico su cui si fonda la motivazione. La trama argomentativa è illogica anche nella ricostruzione probatoria del delitto, poiché il ricorrente ha messo in pratica un corteggiamento improntato alla cortesia, mai invasivo o molesto; non è stata dimostrata la modificazione delle abitudini di vita da parte della persona offesa, le cui dichiarazioni non sono state riscontrate. La condanna è, pertanto, intervenuta sulla base di un quadro probatorio incompleto, tale da non potersi ritenere sussistente la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
2.2. Con il secondo motivo ci si duole della mancata assunzione del teste sollecitato dalla Difesa ai sensi dell’art. 507 c.p.p., durante il dibattimento di primo grado; erroneamente, la Corte di merito ha rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria formulata ai sensi dell’art. 603 c.p.p., trattandosi invece di teste essenziale.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile, proponendo doglianze che, oltre a essere anche genericamente formulate, tendono a una diversa, quanto inammissibile, ricostruzione in fatto, reiterando motivi già dedotti dinanzi al giudice dell’appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi.
Motivi del genere più che specifici, come richiede l’art. 581 c.p.p., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentativa avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823; conf. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) all’inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).
1.1. Va altresì considerato che la sentenza della Corte di appello concretizza una situazione di doppia conformità delle due pronunce di merito, in ordine alla quale, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova (ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).
La c.d. “doppia conforme” postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che – a presidio del devolutum – discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 – dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 – dep. 2014, Dall’Agnola, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). 1.1.1. Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio”.
1.1.2. Nel caso in esame, l’esito del giudizio in entrambi i gradi è giunto al medesimo risultato, sicché l’indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell’assenza di manifesto travisamento delle prove, considerando altresì che il meccanismo della doppia conforme determina un unico apparato motivazionale integrato, al quale deve farsi globale riferimento per la valutazione del vizio nei limiti della sua rilevanza.
2. Alla stregua delle indicate premesse metodologiche, e passando all’esame dei motivi di impugnazione, rileva il Collegio che la Corte di appello, sulla premessa della in fondatezza dell’eccepita nullità per difetto di motivazione della sentenza di primo grado, alla luce del pacifico orientamento giurisprudenziale (Sez. 1, n. 4490 del 03/11/1992, Rv. 192430); (Sez. 3, n. 5636 del 08/03/1994, Rv. 197624; Sez. 2, n. 19246 del 30/03/2017, Rv. 270070), espressamente richiamato (che la Difesa, tuttavia, non prende affatto in considerazione), ha fornito congrui e ragionevoli argomenti a sostegno della propria decisione, ben delineando sia le reiterate condotte moleste, sia gli effetti prodotti sulla persona offesa, correttamente riconducendo il fatto nello schema degli atti persecutori, che, giova ricordarlo, è reato abituale e di danno, ed è integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell’evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell’ennesimo atto persecutorio. Ciò che rileva, pertanto, non sono i singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell’evento. In tal senso, l’essenza dell’incriminazione di cui si tratta si coglie non già nello spettro degli atti considerati tipici (di per sé già rilevanti penalmente), bensì nella loro reiterazione, elemento che li cementa identificando un comportamento criminale affatto diverso da quelli che concorrono a definirlo sul piano oggettivo, giacché alla reiterazione degli atti corrisponde nella vittima un progressivo accumulo del disagio che questi provocano, fino a che tale disagio degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi nelle forme descritte nell’art. 612 bis (Sez. 5 – n. 7899 del 14/01/2019 Rv. 275381; conf. a Sez. 5, n. 54920 del 08/06/2016, Rv. 269081; Sez. 5, n. 51718 del 05/11/2014, Rv. 262636).
2.1. È di tutta evidenza, allora, la rilevanza penale della condotta in questione, costituita dal reiterato avvicinamento della persona offesa, attraverso messaggi, telefonate, presentandosi allo studio, nelle aule di udienza e in altri luoghi dalla stessa frequentati, nell’insistere per ottenere appuntamenti dalla vittima. Nella giurisprudenza di questa Corte si è già considerato il disvalore di una siffatta condotta, ed è condivisibile l’osservazione che tali comportamenti, per l’ampiezza, per la durata e per la loro evidente connotazione molesta, sono idonei a creare nella persona offesa stati di disagio, di imbarazzo, di mortificazione, sfociati in un giustificato stato di ansia per la reiterata intrusione nella sua sfera esistenziale (Sez. 5, n. 29826 del 05/03/2015 Rv. 264459). Di tanto la sentenza impugnata dà atto, peraltro, a fronte di una motivazione del primo giudice che aveva minuziosamente ricostruito i fatti, attraverso un completo richiamo alle fonti di prova, per lo più dichiarative, univocamente conformi a quanto denunciato dalla persona offesa circa il comportamento ossessivo, intrusivo, petulante, molesto e non tollerato dalla vittima, tenuto per oltre due anni dall’imputato. La donna, infatti, aveva apertamente e in plurime occasioni, come confermato concordemente dai testi P. e A. , respinto le avances e chiaramente dimostrato di non gradire quel corteggiamento nè di condividere i programmi di vita dell’uomo. Sicché, per un verso, è del tutto destituita di fondamento l’affermazione del ricorrente circa la mancanza di un valido corredo argomentativo, nella sentenza; dall’altro, il quadro probatorio si presenta solido e univoco, risultando le dichiarazioni della persona offesa dotate di plurimi riscontri (oltre alle fonti dichiarative rilevano anche gli sms acquisiti in atti) pur non necessari, a fonte della attenta verifica della attendibilità della stessa, operata dai giudici di merito, che l’hanno ritenuta coerente e circostanziata nel narrato e immune da pregiudizievoli ragioni di astio (Sez. U. n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214).
Le doglianze del ricorrente che lamenta l’erronea ricostruzione dei fatti sono, al contrario, assolutamente generiche, non indicando quali specifici elementi sarebbero stati pretermessi ovvero travisati, nè quali sarebbero le emergenze fattuali che escluderebbero la responsabilità del ricorrente per i fatti addebitati; neppure sono esplicitate le ragioni della asserita inattendibilità della persona offesa, in ordine alla quale vale la pena di ricordare che l’attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell’insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575) o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo “id quod plerumque accidit”, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609).
2.2. Anche lo scrutinio dell’elemento soggettivo è stato correttamente condotto dai giudici di merito, dal momento che la sentenza si è pienamente conformata all’interpretazione di questa Corte che, nel reato di atti persecutori, ravvisa l’elemento soggettivo nel mero dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, oltre che dell’abitualità del proprio agire (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260411). Volontà persecutoria, diretta a ingenerare nella persona offesa uno stato di inquietudine e di prostrazione, che la Corte di appello ha ricostruito dalla condotta insistente con la quale l’imputato, pur dopo il chiaro e ripetuto rifiuto della donna, e l’intervento di terzi per indurlo a desistere, ha perseverato nella sua condotta, (Sez. 1, n. 28682 del 25/09/2020, Rv. 279726), ritenuta dimostrativa dell’accettazione della verificazione dell’evento, oltre che dalla natura stessa di siffatti comportamenti, che, per la durata e le modalità intrusive, sono ex sé idonei a creare nella persona offesa stati di imbarazzo, di disagio, di inquietudine, puntualmente riferiti dalla persona offesa, rendendo giustificato lo stato di ansia (Sez. 5, n. 29826 del 05/03/2015 Rv. 264459). D’altro canto, risulta riscontrata dalla prova dichiarativa anche la riferita modifica delle abitudini di vita che la persona offesa ha dovuto mettere in atto nel tentativo di ridurre le temute occasioni di incontro con il ricorrente.
2.3. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di consolidati principi di diritto, anche recentemente affermati proprio in relazione a condotte analoghe a quelle in scrutino (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020 (dep. 2021) Rv. 280495, secondo cui integra il reato di molestie un corteggiamento ossessivo e petulante, volto ad instaurare un rapporto comunicativo e confidenziale con la vittima, a ciò manifestamente contraria, realizzato mediante una condotta di fastidiosa, pressante e diffusa reiterazione di sequenze di saluto e contatto, invasive dell’altrui sfera privata, con intromissione continua, effettiva e sgradita nella vita della persona offesa e lesione della sua sfera di libertà).
3. È manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, pure esso reiterativo di quello proposto in appello, e correttamente valutato dalla Corte di merito, che ha ritenuto la superfluità della rinnovazione istruttoria (esclusione del teste F. ) rispetto agli univoci elementi di prova già raccolti nel dibattimento. La decisione è coerente con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, nel giudizio d’appello, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603 c.p.p., comma 1, è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (ex plurimis, Sez. 6, n. 7047 del 15/03/1996, Rv. 205673; Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009, Rv. 246859; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, Rv. 275114; Sez. 6 -, n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230). Si afferma, infatti, che il giudice, pur investito – con i motivi di impugnazione – di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell’uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità. (Sez. 5, n. 8891 del 16/05/2000, Rv. 217209 – 01). Conseguentemente, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale, posto alla base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello. (Sez. 5 n., 32379 del 12/04/2018, Rv. 273577; Sez. 6 n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, Rv. 261798; Sez. 6 n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258236).
4. Con la motivazione, esaustiva e coerente, della sentenza il ricorrente omette di confrontarsi, aggredendola piuttosto con motivi meramente contestativi, che puntano alla diversa ricostruzione della vicenda criminosa, onde conseguire un esito decisorio favorevole, attraverso una differente lettura dell’accaduto. In tal modo, tuttavia, il ricorrente aggredisce non già la motivazione, perché mancante o contraddittoria o illogica, bensì, inammissibilmente, la valutazione probatoria (Sez. U. n. 2110 del 23.11.1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U. n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794), che, in quanto prerogativa del giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione il cui controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione decisione, e non già quello tra prova e decisione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge
Comments are closed