Il titolare di un allevamento di cani è stato condannato per getto pericolose di cose. Il reato è una contravvenzione ed è punibile a titolo di colpa.
Il convincimento dei giudici deriva dalla convergenza delle molteplici fonti dichiarative presentate dalla pubblica accusa.
È risultato accertato che l’imputato fosse l’effettivo gestore dell’allevamento di cani esercitato negli spazi esterni della sua abitazione. A nulla vale l’argomento difensivo che fonda nell’impossibilità dello stesso di adempiere ai compiti di pulizia degli ambiti in cui erano allocati gli animali, asseritamente ascrivibile a sopraggiunte patologie impeditive. Osservano i giudici, infatti, che tale eventuale impossibilità avrebbe potuto essere fronteggiata con la delega a terzi di tali compiti.
Rileva, inoltre, la circostanza che la contravvenzione di getto pericolose di cose ha natura di illecito colposo ed è, quindi, configurabile anche a fronte di comportamenti caratterizzati da mera negligenza per noncuranza.
La Suprema Corte, nel ritenere infondato il ricorso, ha richiamato come, in tema di scriminante dello stato di necessità, l’imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l’operatività dell’esimente.
Di qui la condanna a pagare le ulteriori spese processuali e una sanzione alla Cassa delle ammende.
Avv. Annalisa Gasparre – Specialista in Diritto penale – foro di Pavia
Cass. pen., sez. III, ud. 17 giugno 2022 (dep. 31 agosto 2022), n. 32038 – Presidente Di Nicola – Relatore Sessa
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 25/03/2021 il Tribunale di Avellino ha affermato la penale responsabilità di M.A. in ordine alla contravvenzione di getto pericoloso di cose e, per l’effetto, l’ha condannato alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del M., avv.to G.P., che ha articolato quattro motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposte dell’art. 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta colpevolezza dell’imputato.
Sostiene in specie che il giudice del merito sarebbe pervenuto alla decisione di condanna a fronte di un quadro probatorio tutt’altro che univoco, nell’ambito del quale avrebbe privilegiato, in maniera del tutto irragionevole, i contributi dichiarativi provenienti dalla costituita parte civile, dal di lei coniuge e dagli altri testi della pubblica accusa L. e R. senza vagliarne in alcun modo l’attendibilità soggettiva, avrebbe, inoltre, sminuito la valenza di quanto narrato dalla teste C. – unica propalante cui si sarebbe dovuta riconoscere patente di effettiva terzietà – e avrebbe, infine, svalutato il dichiarato della teste della difesa T. e la copiosa documentazione riversata in atti dalla parte privata.
2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), di violazione di legge in relazione all’omessa applicazione della scriminante prevista dall’art. 54 c.p..
Rileva in proposito che il Tribunale, a fronte delle documentate e gravi patologie da cui risultava affetto l’imputato all’epoca dei fatti, avrebbe negato, in maniera del tutto ingiustificata, l’applicazione della causa di giustificazione de qua, escludendo peraltro, in assenza di accertamenti al riguardo, che il predetto avesse delegato a terzi lo svolgimento della periodica attività di pulizia degli spazi in cui abitualmente dimoravano i cani allevati.
2.3. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), la mancata assunzione di una prova decisiva ai fini del decidere sub specie di illegittima limitazione della prova testimoniale richiesta dalla difesa.
Assume sostanzialmente che il giudice del merito, ammettendo due soli testi della difesa a fronte dell’ammissione di quattro testi richiesti dal pubblico ministero, avrebbe finito con riservare alla parte privata un trattamento di fatto deteriore.
2.4. Con il quarto motivo si duole infine, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di determinazione della pena.
Osserva al riguardo che il Tribunale, pur dando conto della buona personalità dell’imputato e della limitata gravità dei fatti, ha inflitto al predetto una pena pecuniaria di importo pari quasi al massimo edittale, senza esplicitare le ragioni di una tale modalità di esercizio del potere dosimetrico e senza argomentare la denegata concessione delle attenuanti generiche.
3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui al D.L. n. 137 del 2020, art. 23, commi 8 e 9, convertito dalla L. n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dal D.L. n. 105 del 2021, art. 7, convertito dalla L. n. 126 del 2021, e, ancora, dal D.L. n. 228 del 2021, art. 16, convertito dalla L. n. 15 del 2022.
Considerato in diritto
1. Il ricorso presentato nell’interesse di M.A. è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Destituito di fondamento risulta il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta colpevolezza dell’imputato, sostenendo che la decisione di condanna mal si concilierebbe con un quadro probatorio tutt’altro che univoco, nell’ambito del quale si sarebbe, peraltro, irragionevolmente attribuita fede privilegiata ai contributi dichiarativi della parte civile, del coniuge e degli altri testi dell’accusa, in assenza del doveroso vaglio della loro attendibilità, si sarebbe, per converso, sminuita la valenza del narrato della teste C. e si sarebbero erroneamente svalutate le propalazioni della teste della difesa T. e la documentazione da questa prodotta.
Ritiene il Collegio che l’agitata doglianza sia affetta da evidente genericità, posto che i vizi motivazionali dedotti risultano enunciati dal ricorrente in forma alternativa o perplessa, in contrasto con il consolidato insegnamento della Suprema Corte, che, al riguardo, ha chiarito che “Il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ha l’onere – sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione” (in tal senso, Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-02, nonché, in precedenza, Sez. 2, n. 31811 dell’08/05/2012, Sardo e altro, Rv. 254329-01).
Ad ogni buon conto, deve comunque evidenziarsi che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l’apparato motivazionale sotteso alla decisione, nient’affatto carente e per nulla contraddittorio, si appalesa logico e coerente, in quanto risultano indicate, con precisione e in dettaglio, sia le molteplici e convergenti fonti dichiarative presentate dalla pubblica accusa, alle quali, in assenza di specifiche contestazioni, è riconosciuta, in via implicita, attendibilità soggettiva e oggettiva, sia le fonti dichiarative dedotte dalla difesa, alle quali si è attribuita valenza di riscontro con percorso argomentativo immune da palesi illogicità.
3. Manifestamente infondato risulta il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della scriminante di cui all’art. 54 c.p., sostenendo l’erroneità di tale statuizione, che si vuole assunta, oltretutto, in difetto di accertamenti circa un’eventuale delega a terzi dei compiti di pulizia degli spazi in cui abitualmente dimoravano gli animali.
In proposito, rileva il Collegio che la denegata applicazione, nella vicenda di cui trattasi, dell’indicata scriminante non implica affatto una violazione della previsione dell’art. 54 c.p., nell’interpretazione costantemente offertane dalla giurisprudenza di legittimità, ove solo si consideri che, come correttamente posto in rilievo nella pronunzia gravata, risulta acclarato che l’imputato fosse l’effettivo gestore dell’allevamento di cani esercitato negli spazi esterni della sua abitazione di A. del S. , che l’eventuale impossibilità, per il predetto, di attendere ai compiti di pulizia degli ambiti in cui erano allocati gli animali, in tesi ascrivibile a sopraggiunte patologie impeditive, ben avrebbe potuto essere fronteggiata con la delega a terzi di tali compiti – del cui effettivo conferimento, tuttavia, non è stata fornita prova alcuna – e che la contravvenzione per cui v’è stata condanna ha natura di illecito colposo, configurabile, quindi, anche a fronte di comportamenti caratterizzati da mera negligenza per non curanza.
Non ricorrevano, quindi, nel caso di specie le condizioni normativamente previste per far luogo all’applicazione dell’invocata scriminante, costituendo consolidato insegnamento della Suprema Corte quello secondo cui “In tema di stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., l’imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l’operatività dell’esimente” (in tal senso Sez. 1, n. 12619 del 24/01/2019, Chidokwe, Rv. 276173-02, nonché Sez. 6, n. 45065 del 02/07/2014, P.G. in proc. Di Caterino e altri, Rv. 260839-01 e Sez. 5, n. 8855 del 30/01/2004, Messana, Rv. 228755-01).
4. Palesemente infondato risulta anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva ai fini del decidere, sostenendo, in specie, che l’ammissione di due soli testi della difesa avrebbe pregiudicato l’esercizio dei diritti della parte privata, che sarebbe stata fatta oggetto di un trattamento deteriore rispetto a quello riservato al pubblico ministero.
Osserva al riguardo il Collegio che la dedotta doglianza è connotata da un’evidente genericità, essendosi il ricorrente limitato a denunciare un’ipotetica disparità di trattamento con riguardo alle prove testimoniali ammesse, senza in alcun modo argomentare – come, invece, sarebbe stato doveroso fare – in ordine alla decisività degli ulteriori apporti dichiarativi, di cui si era sollecitata l’acquisizione e che il giudicante aveva, tuttavia, ritenuto superflui.
5. Del tutto privo di pregio risulta, infine, anche il quarto motivo di ricorso, con cui ci si duole di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di determinazione della pena, sostenendo che è stata inflitta all’imputato una sanzione pecuniaria di importo pari quasi al massimo edittale senza argomentare in ordine alle concrete modalità di esercizio del potere dosimetrico e senza motivare la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Ritiene in proposito il Collegio che la decisione gravata non sia affetta, nella parte afferente la quantificazione della pena, dai denunziati vizi motivazionali, posto che il giudice di merito ha esercitato il potere dosimetrico attribuitogli ex lege facendo esplicito richiamo ai parametri indicati dall’art. 133 c.p., e valutando equa la sanzione concretamente inflitta, sicché il decisum risulta pienamente conforme al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di irrogazione del trattamento sanzionatorio, quando per la violazione ascritta all’imputato sia prevista alternativamente la pena dell’arresto e quella dell’ammenda, il giudice non è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni in base alle quali ha applicato la misura massima della sanzione pecuniaria, perché, avendo l’imputato beneficiato di un trattamento obiettivamente più favorevole rispetto all’altra più rigorosa indicazione della norma, è sufficiente che dalla motivazione sul punto risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la decisione, ben potendo esaurirsi tale motivazione nell’accenno alla equità quale criterio di sintesi adeguato e sufficiente” (in tal senso Sez. 3, n. 37867 del 18/06/2015, Di Santo, Rv. 264726-01, nonché, in precedenza, Sez. 1, n. 40176 dell’01/10/2009, Russo, Rv. 245353-01).
Nè, per altro verso, può ritenersi che la decisione sia viziata per non essere stata esplicitamente argomentata la mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo il giudice esposto, in maniera adeguata ancorché concisa, le ragioni giustificanti la quantificazione del trattamento sanzionatorio in concreto operata e non essendo stata avanzata dalla parte richiesta cli concessione della diminuente.
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di Euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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