Il Tribunale, in sede di riesame, rigettava l’istanza di riesame proposta contro il provvedimento di sequestro preventivo di 7 cuccioli di cani, relativamente al reato di maltrattamento di animali.
L’indagato era stato fermato e sulla sua auto si trovavano sette cuccioli di cane; la polizia giudiziaria contattava il veterinario per gli accertamenti urgenti finalizzati al sequestro probatorio. Effettuati tali accertamenti si disponeva la perquisizione dell’auto e il sequestro dei cuccioli, collocati in una struttura idonea. Successivamente, i cuccioli venivano visitati dal veterinario della struttura che li rinveniva in buone condizioni.
Il pubblico ministero convalidava il sequestro probatorio e il GIP lo convertiva in sequestro preventivo.
La Corte di cassazione, adita dall’indagato, ha precisato che gli accertamenti urgenti sui cuccioli sono stati disposti al fine di verificare quanto già osservato direttamente dalla polizia giudiziaria: i cuccioli erano stati rinvenuti completamente bagnati, in uno spazio angusto per la presenza della gabbia e di una bombola di GPL che alimentava la vettura; un altro cucciolo di razza Golden retriewer trasportato in un piccolo trasportino e celato da alcuni indumenti era in condizioni di salute precarie per mancanza di acqua e di cibo.
Il fumus del reato deriva principalmente dagli accertamenti diretti della polizia giudiziaria; il successivo esame del veterinario all’interno della struttura di accoglienza non era determinante, anche perché avvenuto a distanza di tre ore dal rinvenimento e nel frattempo per le cure avevano “conseguito il minimo beneficio rilevato dal veterinario.
Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia – Specialista in Diritto penale
Cassazione penale sez. III, 17/09/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 08/01/2021), n. 388
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Grosseto, in sede di riesame, con ordinanza del 18 febbraio 2020, ha rigettato l’istanza di riesame proposta da C.F. avverso il provvedimento di sequestro preventivo del 5 febbraio 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto di 7 cuccioli di cani, relativamente al reato di cui all’art. 544 ter c.p..
2. Ricorre in cassazione l’indagato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2. 1. Violazione di legge (art. 324 c.p.p., comma 7, in relazione all’art. 309 c.p.p., comma 9); omessa autonoma valutazione del Giudice per le indagini preliminari.
Il Tribunale non ha valutato correttamente il difetto di motivazione del provvedimento di sequestro del G.I.P. denunciato con la memoria del 18 febbraio 2020; il giudice per le indagini preliminari si era limitato a ritenere la confisca obbligatoria per la sussistenza del fumus del reato di cui all’art. 544 ter c.p..
La motivazione riguardava solo un aspetto del sequestro, il periculum, e non anche il fumus del reato contestato. Il G.I.P. infatti non richiamava la richiesta del P.M.
Nessun vaglio, autonomo, degli elementi dei fatti è stato compiuto dal G.I.P. e il Tribunale del riesame si è limitato ad affermare apoditticamente la sussistenza dell’autonoma valutazione, senza specificare come e perchè.
2.2. Violazione di legge (art. 114 disp. att. c.p.p., artt. 354 e 356 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. C e art. 182 c.p.p.), relativamente alla ritenuta tardività dell’eccezione della difesa con riguardo agli accertamenti urgenti sulle condizioni di salute dei cani – non preceduti dagli avvisi ex art. 114 disp. att. c.p.p..
Gli accertamenti sulle condizioni dei cani condotti ex art. 354 c.p.p., devono ritenersi nulli e, quindi, non utilizzabili per la sussistenza del fumus del reato. Il ricorrente veniva fermato e sulla sua vettura si trovavano sette cuccioli di cane e la P.G. chiamava il veterinario per gli accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p. (alle ore 23,00).
Successivamente, effettuati i detti accertamenti, si disponeva la perquisizione dell’automobile e poi il sequestro dei cuccioli, collocati in una struttura idonea (alle ore 00,15).
Alle 03,00 i cuccioli venivano visitati dal veterinario della struttura che li rinveniva in buone condizioni. Il P.M. convalidava il sequestro probatorio poi convertito in preventivo con il provvedimento del G.I.P.
Dalla copia degli atti si evinceva che gli avvisi ex art. 114 disp. att. c.p.p., erano relativi solo alla perquisizione ed al sequestro e non anche agli accertamenti sanitari sui cuccioli.
La difesa con la memoria aggiunta all’udienza del riesame proponeva la relativa eccezione di nullità e inutilizzabilità degli accertamenti, ma il Tribunale del riesame riteneva tale eccezione tardiva, richiamando la sentenza della Cassazione n. 18068 del 2011.
L’orientamento della Cassazione seguito dal Tribunale risulta ormai superato (vedi Cass. S.U. n. 5396/2015) che individua il termine dell’eccezione in oggetto fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.
L’udienza del riesame, peraltro, era il primo momento utile per proporre l’eccezione, in quanto in precedenza non erano noti gli atti dell’indagine penale.
Gli accertamenti urgenti sulle cose (nel caso i sette cuccioli) andavano preceduti dagli avvisi prescritti nell’art. 114 disp. att. c.p.p..
L’omissione degli avvisi rende inutilizzabili gli accertamenti; inoltre, valutata la successiva considerazione del veterinario della struttura dove sono stati collocati i cuccioli (che riferiva di buone condizioni degli stessi), si doveva ritenere non sussistente il fumus del reato ipotizzato.
2. 3. Violazione di legge (art. 544 ter e 727 c.p.); configurabilità del reato di cui all’art. 727 e non quello di cui all’art. 544 ter c.p..
Nei fatti sarebbe configurabile la contravvenzione (in ipotesi) e non il delitto in quanto manca l’accertamento di qualsivoglia lesione (intesa quale malattia) dei cuccioli; il fatto che fossero bagnati (sei su sette e per uno di loro senza cibo e acqua) potrebbe configurare solo la contravvenzione.
Circostanza questa rilevante per il sequestro in quanto la confisca obbligatoria (indicata dal G.I.P. per il sequestro preventivo) è prevista solo per il delitto ex art. 544 ter c.p. e non anche per la contravvenzione dell’art. 727 c.p..
Per la contravvenzione non sarebbe configurabile neanche la confisca ex art. 240 c.p., comma 2,(in quanto gli animali non possono considerarsi cose intrinsecamente pericolose – vedi per una distinzione S.U. del 2019 n. 40897).
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Considerato in diritto
3. Il ricorso risulta infondato perchè proposto per vizi della motivazione, con motivi generici e infondati e, peraltro, articolato in fatto.
La questione della tardività dell’eccezione di nullità ed inutilizzabilità degli accertamenti disposti sui cuccioli, senza il previo avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p., non risulta determinante. L’eccezione era certamente proponibile anche in sede di riesame: “L’omesso avviso all’indagato, da parte della polizia giudiziaria che proceda di iniziativa al prelievo di campioni, della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia integra una nullità a regime intermedio, deducibile anche in sede di riesame” (Sez. 3, n. 39186 del 02/07/2015 – dep. 28/09/2015, Mundi, Rv. 26484301; vedi anche Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015 – dep. 05/02/2015, P.G. in proc. Bianchi, Rv. 26302301).
Gli accertamenti urgenti sui cuccioli sono stati disposti al fine di verificare quanto già osservato direttamente dalla P.G. (“la pattuglia operante, richiedeva l’intervento del personale della Polizia Provinciale e del Veterinario ASL per verificare e certificare quanto già sommariamente accertato – All. 4 -“). I cuccioli sono stati rinvenuti dalla P.G. completamente bagnati, in uno spazio angusto per la presenza della gabbia e di una bombola di GPL che alimentava la vettura; un altro cucciolo di razza Golden retriewer trasportato in un piccolo trasportino e celato da alcuni indumenti era in condizioni di salute precarie per mancanza di acqua e di cibo.
Il fumus del reato in accertamento pertanto deriva principalmente dagli accertamenti diretti della P.G. operante; irrilevante – comunque non determinante – il successivo esame del veterinario. La questione del reato configurabile (artt. 544 ter o 727 c.p.) è stata affrontata dall’ordinanza impugnata con idonea motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, con il riferimento alla notizia di reato che descriveva i cuccioli in precarie condizioni di salute, bagnati e uno senza cibo ed acqua, elementi “informativi da cui poter desumere la fondatezza – sul piano indiziario – della suindicata contestazione per maltrattamento di animali (risulta per l’effetto infondata la soluzione alternativa ex art. 727 c.p.)”.
Inoltre, il Tribunale evidenzia anche come il successivo controllo nella struttura di ricovero dei cuccioli era avvenuto a distanza di tre ore dal rinvenimento degli stessi, e nel frattempo per le cure avevano “conseguito il minimo beneficio rilevato dal veterinario”.
Del resto, “In tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il “fumus commissi delicti”, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato” (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018 – dep. 27/04/2018, Armeli, Rv. 27306901).
4. Sia per il sequestro preventivo che per quello probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione.
Nella specie i motivi di ricorso sul fumus del reato risultano proposti, per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E, (nella valutazione sostanziale del ricorso).
Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 – dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).
Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (neanche prospettata), e nemmeno l’apparenza della motivazione, e conseguentemente il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.
Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, come sopra visto.
Nel caso in giudizio, quindi, l’analisi del Tribunale del riesame, come sopra visto, risulta adeguata alle risultanze degli atti, e sul punto le prospettazioni del ricorrente risultano generiche, ipotetiche e, perciò, non valutabili in sede di giudizio di legittimità; relative, peraltro, al vizio di motivazione non ammesso nel caso in esame. Si tratta di evidenti accertamenti di fatto insindacabili nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in analisi.
5. Anche il motivo sull’assenza di motivazione e di autonoma valutazione del provvedimento del G.I.P. di sequestro risulta infondato, in quanto il provvedimento contiene adeguata motivazione e autonoma valutazione, poichè si dà atto “delle circostanze di fatto emerse nella vicenda”; il G.I.P., infatti, evidenziava “le precarie condizioni di salute in cui (i cuccioli) erano tenuti al momento del sequestro”. Del resto, il Tribunale del riesame espressamente citava la memoria depositata all’udienza del 18 febbraio 2020 e rispondeva alla doglianza sull’autonoma valutazione del Giudice per le indagini preliminari.
6. Anche se non determinante deve per completezza analizzarsi anche la questione dell’avviso, ex art. 114 disp. att. c.p.p., che per il ricorrente era stato effettuato solo per la perquisizione ed il sequestro e non anche per gli accertamenti sulle condizioni di salute dei cuccioli.
In sede di sequestro disposto dalla P.G. non vi è necessità di avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p., per il sequestro ma solo per gli atti di cui all’art. 356 c.p.p. (Sez. U, n. 15453 del 29/01/2016 – dep. 13/04/2016, Giudici, Rv. 26633501).
Inoltre, la contestualità dell’operato della P.G. logicamente induce a ritenere la necessità di un solo avviso, ex art. 114 disp. att. c.p.p., per tutti gli atti: “L’imputato ritualmente avvisato, in sede di perquisizione personale, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p., non ha diritto di ricevere un ulteriore, analogo avvertimento al momento dell’esecuzione del sequestro conseguente alla predetta perquisizione, avuto riguardo al nesso funzionale esistente tra i due mezzi di ricerca della prova, ed alla omogeneità del contesto causale e cronologico in cui essi si inseriscono” (Sez. 5, n. 36724 del 18/05/2017 – dep. 24/07/2017, C, Rv. 27043801).
Il ricorso deve, quindi, rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2021
Comments are closed