Una coppia, unita in matrimonio, non riusciva a concepire un figlio, nonostante cure e fecondazione assistita omologa. Senonché a un certo punto la donna è incinta e nasce una bambina.

Dopo pochi anni la coppia è in crisi e l’uomo agisce per il disconoscimento della figlia. L’uomo aveva infatti ottenuto un responso di “severissima infertilità”. Secondo la moglie, invece, il marito era da tempo consapevole della propria infertilità, tanto che entrambi i coniugi avevano eseguito un programma di fecondazione assistita, al cui esito negativo aveva fatto seguito un tentativo, andato a buon fine, di inseminazione artificiale eterologa.

All’interno di tale contesto, il medico ginecologo è stato coinvolto quale fonte di prova giacché aveva consegnato un certificato medico alla paziente, da produrre nel giudizio di disconoscimento della paternità, in cui si attestava che il coniuge era scarsamente fertile nonché del ricorso dei coniugi all’inseminazione artificiale e, infine, del percorso di fecondazione assistita praticato.

Per tale dichiarazione, il medico è stato accusato del reato di rivelazione di segreto professionale.

Secondo l’accusa, il medico avrebbe rivelato, senza giusta causa, circostanze riservate inerenti alla sfera sessuale e procreativa del marito della donna, fornendo, in particolare, un resoconto della scarsa fertilità dell’uomo, del ricorso dei due coniugi alla inseminazione artificiale e del percorso di fecondazione assistita seguito dalla coppia.

La Corte di cassazione ha precisato che il reato di rivelazione di segreto punisce chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, se dal fatto può derivare nocumento. Rivelazione che, però, non sussiste quando la notizia sia comunicata a chi già la conosceva.

Avv. Annalisa Gasparre – Specialista in Diritto penale – foro di Pavia

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