Un uomo è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, quale soggetto portatore di pericolosità sociale per aver commesso una serie di estorsioni collegata alla ludopatia.

La pericolosità è stata ritenuta perdurante e attuale: dagli atti non risultava alcun superamento della patologia.

Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia – Specialista in Diritto Penale

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 1° luglio – 28 agosto 2020, n. 24433 – Presidente Mogini – Relatore Calvanese

Ritenuto in fatto

1. Con il decreto in epigrafe indicato, la Corte di appello di Roma confermava il decreto del Tribunale di Roma del 15 aprile 2019, che aveva applicato a Va. Mo. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, quale soggetto portatore di pericolosità sociale ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c) e in relazione all’art. 1, lett. b) D.Lgs. n. 159 del 2011.

2. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Va. Mo., denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Artt. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; violazione di legge, in relazione all’art. 4, comma 1, lett. c) e b) D.Lgs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione per inesistente e meramente apparente motivazione.
La Corte di appello si è limitata a utilizzare gli stessi elementi di giudizio del primo giudice, senza considerare il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, con il quale, medio tempore, il ricorrente era stato ammesso alla misura alternativa al carcere dell’affidamento ai servizi sociali.

Tale provvedimento si fondava su relazioni che davano atto del movente dei reati commessi (dipendenza dal gioco) e del programma terapeutico in atto per fronteggiarlo.

Ai fini dell’attualità della pericolosità andava considerato anche che il decreto impugnato è intervenuto dopo due anni e tre mesi dall’ultimo delitto accertato.

La Corte di appello si è limitata a motivare facendo leva sulla patologia del ricorrente, senza effettuare una analisi circa la perdurante sua pericolosità e non esaminando i motivi di appello sul punto.
Il decreto impugnato merita censura anche in ordine alla tenuta logica della motivazione e alle regole per la valutazione della prova quanto alla valutazione della attuale pericolosità del proposto, che non è suffragata da sufficienti ragionamenti logico-giuridici.

Il tessuto argomentativo è inficiato da un vizio logico, in quanto sono rappresentati elementi di indagine che non compiutamente soddisfatti.

Non sono stati considerati la provata consapevolezza del ricorrente del proprio errore e il suo accertato ravvedimento.
La motivazione appare poco convincente e affetta da vizi logici, in quanto fondata su mere deduzioni, se non congetture.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il ricorrente, pur denunciando anche il vizio di violazione di legge, ha declinato censure volte soltanto ad attaccare la tenuta logica della motivazione, con considerazioni viepiù aspecifiche rispetto al percorso giustificativo che la sostiene.

E’ noto che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575). Si tratta di previsione che ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost., sent. n. 106 del 2015).

Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi della illogicità manifesta di cui all’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/07/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590; da ultimo v. Sez. 2, n. 9517 del 07/02/2018, Baricevic, Rv. 272521, in motivazione).

Con una recente pronunzia le Sezioni unite hanno nuovamente affermato come «sia possibile svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all’esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l’applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. Ili, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 7, comma 1, d. Igs. 06/09/2011, n. 159, poiché l’apparato giustificativo costituisce l’essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale» (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511, in motivazione).

Nel caso in esame, deve escludersi che manchi la puntuale giustificazione da parte del Giudice di merito del presupposto della attualità della pericolosità sociale o che gli argomenti spesi a tal fine siano del tutto apodittici, così da configurare un caso di motivazione inesistente o apparente.

La Corte di appello ha inoltre affrontato gli argomenti difensivi, volti a sostenere il venir meno della pericolosità del ricorrente.

Quanto alla valutazione della pericolosità del proposto, va rammentato che, nel procedimento di prevenzione di appello, con riferimento alle misure personali di prevenzione, la valutazione di attualità della pericolosità sociale del proposto deve essere riferita a quello di primo grado, ma la motivazione deve tenere conto dell’eventuale anomala distanza temporale tra i due gradi di giudizio e della datazione risalente dei fatti posti a fondamento dello stesso giudizio di pericolosità (Sez. 5, n. 28343 del 12/04/2019 Mazzagatti Rv. 276135).

Ebbene, la Corte di appello si è attenuta a tali principi, in quanto, posto che, non versandosi in ipotesi di anomala distanza temporale tra i due gradi di giudizio (nella specie, si trattava infatti di un lasso di tempo di circa sette mesi), ha ragionevolmente escluso che si fosse in presenza di fatti dimostrativi della pericolosità del ricorrente risalenti nel tempo, con riferimento ai delitti di estorsione commessi sin dall’agosto 2015 con cadenza quasi quotidiana sino al 12 settembre 2017, valorizzando viepiù che lo stesso proposto risultava da ultimo sottoposto anche a misura cautelare personale per uno dei reati commessi.
La Corte di appello ha anche affrontato la questione della patologia che aveva motivato i reati, evidenziando come dagli atti non risultasse alcun superamento della stessa.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di duemila tremila, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

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