Il giudice di pace di Lucca ha affermato che il vaccino, di per sé, non un può costituire un obbligo ma un onere e al tempo stesso un dovere morale (ma non giuridico) del singolo individuo. Evidenzia che, a favore di tale interpretazione, vi è l’art. 32 della Costituzione che tipizza i trattamenti sanitari obbligatori, tra i quali non vi è il vaccino, con la conseguenza che sono facoltativi tutti quelli non previsti da una disposizione di legge.

Ciò premesso, il vaccino covid è stato reso obbligatorio solo per alcune categorie (servizio sanitario, militari, ecc.) in ragione di un contemperamento di interessi svolto dal legislatore e avallato dalla Corte costituzionale e ragionevole nella misura in cui si è valorizzato il contatto con il pubblico e l’esigenza di tutelare il preminente interesse alla salute pubblica. Secondo il giudice non appare invece compiutamente analizzata la questione dell’obbligo vaccinale per coloro che abbiano compiuto 50 anni di età e non appartenenti a una delle categorie obbligate.

Infine, afferma il giudice che prima la sospensione dell’invio delle cartelle agli inadempienti e poi la successiva proroga della sospensione (fino al 30 giugno 2024) non avrebbero senso se fosse evidente e indiscutibile l’a legittimità dell’obbligo vaccinale ai soggetti che abbiano compiuto 50 anni.

Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia

#

No responses yet

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *