Ai fini della valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto inerente la ricettazione di un telefono cellulare, va considerato anche il danno cagionato alla persona offesa, con riferimento non solo al valore economico ma altresì all’appropriazione di dati sensibili, relativi alla sfera riservata della persona, custoditi nel cellulare.

La condotta di ricettazione ha implicato una pericolosa e non autorizzata intrusione nella privacy della vittima e, dunque, è stato ritenuto corretto escludere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Avv. Annalisa Gasparre – Specialista in Diritto Penale – foro di Pavia – avvocatoannalisagasparre@gmail.com

Cass. pen., sez. II, ud. 21 ottobre 2021 (dep. 4 novembre 2021,) n. 39584

Presidente Gallo – Relatore Agostinacchio

Fatto e diritto

1. Con sentenza in data 16/12/2019 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma emessa il 10/01/2019, con la quale l’imputato appellante U.I. era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di ricettazione di un telefono cellulare.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’U. eccependo: la violazione di legge (artt. 62, 191 e 526 c.p.p.) per essere stato il giudizio di colpevolezza basato sulle dichiarazioni rese dinanzi all’organo di polizia giudiziaria; la violazione di legge (art. 131 bis c.p.) ed il vizio di motivazione circa il diniego di applicazione dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto senza alcuna ragione plausibile.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

4. Dalla lettura del testo della cd. doppia conforme (sentenza di condanna) si rileva che il riscontro della tesi accusatoria non è costituita dalle dichiarazioni dell’imputato rese alla polizia giudiziaria ma dalle indagini effettuate sul telefono cellulare, al quale era ancora associata la scheda telefonica (SIM) del proprietario sì che sì è potuto riscontrare il possesso altrui e risalire all’imputato; costui non ha saputo dimostrare altresì a quale titolo possedesse un bene di provenienza furtiva.

5. Quanto al secondo motivo, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., comma 1, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. Nel caso di specie, la corte territoriale ha tenuto presente la gravità del danno cagionato alla persona offesa con riferimento non già al valore intrinseco del bene quanto all’appropriazione di dati sensibili, attinenti alla sfera riservata della persona, custoditi in un telefono cellulare, secondo l’uso da ritenersi ormai comune e che non necessita di specifica prova a riguardo. La condotta delittuosa, quindi, ha implicato una pericolosa e non autorizzata intrusione nella privacy della vittima, circostanza che la corte di merito ha valorizzato al fine di escludere il beneficio in argomento, con argomentazione immune da vizi logici e coerente con il dato normativo.

6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Motivazione semplificata.

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