La sentenza di condanna per furto è stata annullata per difetto di prova sull’elemento soggettivo.

I Carabinieri avevano arrestato tre soggetti (di cui uno minorenne) avendoli sorpresi a asportare dei cordoni di rame utilizzati per la fornitura dell’elettricità ai treni.

Gli indagati avevano sostenuto di essersi introdotti nella galleria in disuso e di aver ritenuto che il rame fosse abbandonato. Nondimeno, i giudici di merito condannavano gli indagati.

La tratta ferroviaria però era in disuso dal 1987 e questo dato assume valore dirimente nel senso dell’assenza di elemento soggettivo del reato di furto.

La Corte di cassazione ha precisato che in tema di reati contro il patrimonio, affinché una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario è necessario che, per le condizioni o per il luogo in cui essa si trovi, risulti chiaramente la volontà dell’avente diritto di disfarsene definitivamente. Nel caso di specie, la tratta ferroviaria era inutilizzata da decenni e, contraddicendo il giudice di merito, secondo la Suprema Corte, tale inoperatività poteva comportare una erronea interpretazione degli imputati circa l’altruità del rame, integrante un errore sul fatto rilevante ai fini dell’esclusione dell’elemento soggettivo, avendo potuto agire in buona fede nella convinzione che si trattasse effettivamente di cose vetuste, prive di qualsiasi forma di impiego, non sorvegliante e abbandonate.

Avv. Annalisa Gasparre – Specialista in Diritto penale – avvocatoannalisagasparre@gmail.com

Cass. pen., sez. IV, ud. 31 maggio 2023 (dep. 22 agosto 2023), n. 35283 – Presidente Di Salvo- Relatore Esposito

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno del 31 ottobre 2019, esclusa la circostanza aggravante della destinazione della refurtiva a pubblico servizio, ha rideterminato in nove mesi di reclusione ed Euro duecento di multa la pena inflitta nei confronti di D.C.D. in relazione al reato di cui agli artt. 110,624 e 625 n. 5, c.p. (con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale).

In ordine alla ricostruzione dei fatti, il (Omissis), alle ore 9.30 circa, i carabinieri di (Omissis) erano informati della presenza di tre persone sospette a bordo di un’autovettura …, che si aggirava tra le frazioni di (Omissis) e […] dello stesso Comune. I militari, recatisi sul posto, individuata l’auto segnalata, parcheggiata lungo una strada sterrata di campagna, procedevano ad un servizio di perlustrazione, al termine del quale notavano i tre uomini, identificati poi nel D., in I.S. e nel minore C.A., questi ultimi due giudicati separatamente.

I tre soggetti si trovavano all’interno di una galleria di una tratta ferroviaria temporaneamente non percorsa a causa di alcuni lavori di adeguamento della vicina autostrada (Omissis) ed erano intenti ad asportare dei cordoni di rame utilizzati per la fornitura dell’elettricità ai treni, che subito dopo caricavano nell’autovettura che, nel frattempo, I. aveva recuperato dal luogo del parcheggio; i militari interrompevano l’azione, procedevano all’arresto dei tre e sequestravano la refurtiva, di circa 300 kg. di rame suddiviso in cordoni, del valore di Euro tremila.

I giudici di merito non ritenevano credibile le dichiarazioni rese durante l’interrogatorio reso all’udienza di convalida dall’imputato, che aveva affermato di essersi introdotto all’interno della galleria insieme ai due amici per raccogliere dell’origano, di avervi trovato i cordoni di rame già tagliati e, credendoli abbandonati, di averli prelevati.

2. Il D., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla natura della res oggetto di furto.

Si deduce che, contraddittoriamente, la Corte territoriale da un lato escludeva la natura di res derelictae dei fili di rame e dall’altro li riteneva non più destinati a pubblico servizio, in considerazione del lunghissimo tempo trascorso dall’ultima utilizzazione della tratta ferroviaria (Omissis) -(Omissis) (in disuso dall’anno 1987). Soltanto l’abbandono del materiale avrebbe potuto dissolvere la finalizzazione impressa ai fili di rame da parte del proprietario. Invero, la possibilità del loro impiego su altre linee non era conciliabile sul piano logico con la dissipazione della destinazione a servizio pubblico del bene appreso.

2.2. Violazione dell’art. 15 L. n. 210 del 1985.

Si rileva che l’art. 15 L. n. 210 del 1985 trasferiva i beni dell’Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato all’Ente Ferrovie dello Stato – oggi Rete Ferrovie dello Stato S.p.A. – sottraendo il patrimonio così traslato dall’originaria condizione giuridica (demanio, ai sensi dell’art. 822 c.c.), per assoggettarlo al regime di piena disponibilità negoziale di diritto privato. Un qualunque bene abbandonato dal proprietario soggetto di diritto privato per decenni deve ritenersi ormai res nullius. La società già proprietaria dei fili di rame non provvedeva a custodire i beni dismessi.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, in tema di reati contro il patrimonio, affinché una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario è necessario che, per le condizioni o per il luogo in cui essa si trovi, risulti chiaramente la volontà dell’avente diritto di disfarsene definitivamente (Sez. 4, n. 3910 del 17/12/2020, dep. 2021, Degli Innocenti, Rv. 280380; in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito, condannando gli imputati per il reato di furto aggravato, aveva escluso che costituissero res derelictae, ovvero cosa abbandonata con l’intenzione di disfarsene, quattro condotti ondulati in acciaio, del valore complessivo di Euro cinquantamila, ordinatamente collocati su un terreno privato, non recintato e ben tenuto; Sez. 5, n. 11107 del 26/02/2015, Di Benedetto, Rv. 263105; in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito, condannando l’imputato per il reato di furto aggravato, aveva escluso che costituisse res derelicta, ovvero cosa abbandonata con l’intenzione di disfarsene, un tubo di rame inserito all’interno di un pozzetto posto sotto un capannone privo di recinzione, adibito a fungaia).

Nel caso di specie, come osservato dal ricorrente, la Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha escluso la possibilità di ritenere res derelictae i beni sottratti dagli imputati, rilevando che, sebbene la tratta ferroviaria fosse inutilizzata da qualche decennio, non poteva escludersi l’evenienza di una futura riattivazione della linea ferroviaria e – anche permanendo l’inoperatività della linea – di un’utilizzazione del rame su altre linee.

Ebbene, la pronuncia impugnata deve essere ritenuta viziata, in quanto il dato dell’inoperatività della tratta ferroviaria da oltre un decennio poteva effettivamente comportare un’erronea interpretazione degli imputati circa l’altruità del rame, integrante un errore sul fatto rilevante ai fini dell’esclusione dell’elemento soggettivo ex art. 47, comma 3, c.p., avendo potuto agire il D. in buona fede, nella convinzione che si trattasse effettivamente di cose ormai vetuste, prive di qualsiasi forma di impiego, non sorvegliate ed abbandonate dal proprietario (Sez. 4, n. 41129 del 30/09/2021, Crisafulli, non massimata).

Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito e, in ogni caso, non è proponibile in sede di legittimità per difetto di devoluzione, in quanto non proposto con l’atto di appello.

2. Stante l’assenza dell’elemento soggettivo del reato, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

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