Un uomo è stato condannato per aver macellato, in violazione della legge, un ovino e un coniglio all’interno di un garage.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo che venisse applicata la particolare tenuità.

L’attività di macellazione clandestina era finalizzata al commercio: la ricostruzione dei fatti operata nel processo infatti evidenzia il rinvenimento nel garage di numerose attrezzature di vario genere atte alla macellazione (diversi coltelli e mannaie, un tritacarne, un’affettatrice, due tavoli da lavoro e un tavolo batticarne, una cella frigorifera, un apparecchio per bucare insaccati, un affilacoltelli e una bilancia.

Secondo i giudici la tesi della macellazione per uso proprio non era meritevole di accoglimento, perché plurimi erano gli elementi da cui desumere la destinazione al commercio della carne derivante dalla macellazione clandestina, non autorizzata, ed effettuata in locali non idonei.

Riguardo alla invocata “particolare tenuità” del fatto, secondo i giudici la condotta, avendo messo in pericolo la salute dei consumatori, non può ritenersi tenue.

Nel giudizio di merito la pena è stata irrogata in misura superiore al minimo edittale e ciò conferma che il fatto contestato non è stato giudicato meritevole di una valutazione di tenuità. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “L’esclusione della particolare tenuità del fatto é compatibile con l’irrogazione del minimo della pena, atteso che l’art. 131 bis c.p. può trovare applicazione solo qualora, in virtù del principio di proporzionalità, la pena in concreto applicabile risulterebbe inferiore al minimo edittale, determinato tenendo conto delle eventuali circostanze attenuanti”. Del resto, prosegue il Collegio, il trattamento sanzionatorio, superiore al minimo edittale non risulta giustificato da elementi soggettivi, ma solo da elementi rilevanti per la gravità oggettiva dei fatti: “Il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non é precluso dall’esistenza di precedenti penali gravanti sull’imputato, pur quando, sulla base di essi, si sia applicata una pena superiore al minimo edittale, atteso che i parametri di valutazione di cui all’art. 131 bis c.p. hanno natura e struttura oggettiva, ed operano su un piano diverso da quelli sulla personalità del reo”.

Cassazione penale sez. III, 19/11/2020, (ud. 19/11/2020, dep. 08/03/2021), n.9151

1. Il Tribunale di Catania con sentenza del 20 dicembre 2019 ha condannato M.M. alla pena di Euro 10.000,00 di ammenda, per il reato di cui al D.Lgs. n. 193 del 2007, art. 6, comma 1, perché effettuava attività di macellazione di carni animali, segnatamente un ovino e un coniglio, all’interno del garage di pertinenza dell’immobile sito in (…) nella sua disponibilità, luogo diverso dagli stabilimenti o dai locali a tal fine riconosciuti ai sensi del Regolamento CE n. 853 del 2004. Reato accertato il (OMISSIS).

2. L’imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2. 1. Violazione di legge (art. 6 Regolamento CE 1099/2009); contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente all’affermazione della responsabilità.

Non é stata riscontrata nessuna vendita dei prodotti detenuti dal ricorrente solo per un suo uso familiare. Nei paesi dell’Etna é uso comune detenere e macellare animali per uso privato. Il sequestro degli animali avveniva, del resto, dopo il periodo natalizio. La macellazione dei conigli non rientra certo nell’applicazione della norma di cui all’imputazione. Per l’art. 6 del Regolamento CE n. 1099 del 2007 la macellazione domestica per un uso personale deve ritenersi lecita penalmente. Nel garage del ricorrente sono stati sequestrati un mezzo ovino, un coniglio e alcuni salami (questi ultimi nemmeno contestati nell’imputazione) che non possono certo ritenersi prova di un’attività di macellazione commerciale clandestina. Si tratta di modeste quantità anche in relazione alle festività natalizie. Al massimo poteva ritenersi la violazione amministrativa punita con la sanzione pecuniaria da 1.000,00 a 3.000,00 Euro dall’art. 6 del Regolamento CE 1099 del 2007.

2. 2. Violazione di legge (art. 131 bis c.p.); contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto.

La difesa aveva dato prova delle buone condizioni degli animali e della regolarizzazione amministrativa del ricorrente che si era dotato di regolare codice aziendale per l’allevamento degli animali.

Aveva, inoltre, anche abbattuto un vitello come da ordinanza amministrativa. L’imputato risulta del tutto incensurato e quindi sussistevano tutti i presupposti dell’applicazione della particolare tenuità del fatto. Con motivazione illogica e contraddittoria invece il Tribunale ha rigettato la richiesta di applicazione dell’art. 131 bis c.p..

2. 3. Violazione di legge (artt. 62 bis133 e 163 c.p.); contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata sospensione condizionale della pena.

L’imputato si era messo in regola e teneva gli animali in modo corretto, inoltre risulta incensurato; circostanze queste non valutate per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la sospensione condizionale della pena. Nel decreto penale di condanna la pena era stata sospesa. La stessa determinazione della pena appare eccessiva per la macellazione di un solo ovino, essendo lecita la macellazione del coniglio.

Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato limitatamente alla sospensione condizionale della pena. Il ricorrente aveva richiesto, nelle conclusioni all’udienza del 28/06/2019, i benefici di legge. Il Tribunale ha concesso la non menzione della condanna, ma non disposto la sospensione condizionale della pena, senza alcuna motivazione sul punto. La sospensione condizionale può essere disposta da questa Corte di Cassazione in quanto non sono necessari accertamenti di merito; infatti, il Tribunale ha concesso la non menzione della condanna rilevando l’incensuratezza dell’imputato (“La Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti” Sez. U, Sentenza n. 3464 del 30/11/2017 Ud. – dep. 24/01/2018 – Rv. 271831 – 01).

4. Il ricorso é inammissibile, nel resto, per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità, peraltro articolato in fatto, richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.

La sentenza impugnata con motivazione adeguata, non contraddittoria e non manifestamente illogica ha rilevato come il ricorrente praticasse macellazione clandestina presso il suo garage (non per solo uso domestico, ma destinata al commercio) come si desume dal rinvenimento nel garage di numerose attrezzature di vario genere atte alla macellazione (diversi coltelli e mannaie, un tritacarne, un’affettatrice, due tavoli da lavoro e un tavolo batticarne, una cella frigorifera, un apparecchio per bucare insaccati, un affilacoltelli e una bilancia, come risulta dal verbale di sequestro del (OMISSIS)). Conseguentemente il Tribunale con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità ha ritenuto configurabile il reato contestato: “La macellazione di prodotti di origine animale in luoghi diversi dagli stabilimenti o locali a tal fine riconosciuti, ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004, integra il reato previsto dal D.Lgs. n. 193 del 2007, art. 6 comma 1″ Sez. 3, n. 32903 del 05/03/2013 -dep. 30/07/2013, Orlotti, Rv. 25725901.

In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 – dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).

In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 – dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 – dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705).

La tesi prospettata dal ricorrente (ovvero la macellazione solo per uso proprio) non può ritenersi fondata.

Infatti, il Tribunale ha accertato da plurimi elementi la destinazione al commercio della carne derivante dalla macellazione clandestina, non autorizzata, ed effettuata in locali non idonei, con accertamenti di fatto non sindacabili in questa sede di legittimità. Il ricorso sul punto risulta articolato in fatto e richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita.

5. Per la particolare tenuità del fatto deve rilevarsi come la sentenza impugnata adeguatamente motiva per l’insussistenza della stessa, in relazione alle modalità dei fatti e al pericolo causato dalla condotta, “certamente non esiguo considerato che l’imputato ha messo in pericolo la salute dei consumatori”.

L’assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere, inoltre, rilevata anche con motivazione implicita. (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016 -dep. 16/11/2016, Scopazzo, Rv. 26849901; vedi anche Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017 – dep. 18/05/2017, Tempera, Rv. 27003301).

Nel caso in giudizio, la pena irrogata, in misura superiore al minimo edittale, anche implicitamente fa rilevare l’esclusione della particolare tenuità del fatto.

Infatti, “In tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione può risultare anche implicitamente dall’argomentazione con la quale il giudice (…) abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato, alla stregua dell’art. 133 c.p., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato (…)” (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018 – dep. 09/04/2019, D, Rv. 27563502; vedi anche Sez. 5, n. 39806 del 24/06/2015 – dep. 01/10/2015, Lembo, Rv. 26531701).

Con l’irrogazione di una pena superiore al minimo edittale il Tribunale ha escluso (implicitamente) la particolare tenuità del fatto che richiederebbe (in teoria) una determinazione della pena inferiore al minimo edittale: “L’esclusione della particolare tenuità del fatto é compatibile con l’irrogazione del minimo della pena, atteso che l’art. 131-bis c.p. può trovare applicazione solo qualora, in virtù del principio di proporzionalità, la pena in concreto applicabile risulterebbe inferiore al minimo edittale, determinato tenendo conto delle eventuali circostanze attenuanti” (Sez. 6, n. 44417 del 22/10/2015 – dep. 03/11/2015, Errfiki, Rv. 26506501).

Il trattamento sanzionatorio, superiore al minimo edittale, del resto, non risulta giustificato da elementi soggettivi, ma solo da elementi rilevanti per la gravità oggettiva dei fatti: “Il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non é precluso dall’esistenza di precedenti penali gravanti sull’imputato, pur quando, sulla base di essi, si sia applicata una pena superiore al minimo edittale, atteso che i parametri di valutazione di cui all’art. 131-bis c.p. hanno natura e struttura oggettiva, ed operano su un piano diverso da quelli sulla personalità del reo” (Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016 – dep. 20/07/2017, Sacco, Rv. 27094801).

Sulla determinazione della pena il Tribunale rileva la gravità del reato e la capacità a delinquere dell’imputato nell’assenza di elementi positivi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (ad esclusione dell’incensuratezza, che non può, da sola, costituire criterio di riconoscimento).

Infatti, “In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non é necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo é desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena” (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 – dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 – dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 – dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401).

Su questi aspetti il ricorso risulta, peraltro, alquanto generico.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio che concede.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

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