Una donna è stata condannata per i reati di percosse e di minaccia commessi in danno della figlia.

Il Tribunale confermava la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di pace, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa e le concordi dichiarazioni del testimone, nonché, in ultimo, l’ammissione dell’imputata di aver tentato di schiaffeggiare la figlia.

Ricorrendo in cassazione la madre imputata ha dato una ricostruzione alternativa che faceva leva sul comportamento maleducato ed irrispettoso della figlia che avrebbe innescato la reazione della madre, animata dal preteso jus corrigendi. Ma anche tale profilo è negato dalla corte perché l’imputata non ha specificato “come, dove e quando” avrebbe dedotto il fatto da cui avrebbe tratto origine la pretesa scriminante, la cui esistenza è affermata nell’atto di appello in termini del tutto assertivi ed astratti.

Neppure poteva essere concessa la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art.131 bis cod. pen., perché – come affermato dalle Sezioni unite n. 53683 del 2017 –  non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 6 – 23 luglio 2020, n. 22045 – Presidente Palla – Relatore Scordamaglia

Ritenuto in fatto

1. Sa. Ma. Ri. ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria del 9 luglio 2019, di conferma di quella del Giudice di Pace di Tortona del 13 marzo 2017, che l’aveva condannata alla pena di giustizia in relazione ai delitti di percosse e di minaccia commessi in danno della figlia Gr. Gu. Fe. il 2 novembre 2012.

2. Affida l’impugnativa a tre motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen..

2.1. Denuncia vizio di motivazione in riferimento all’omessa valutazione della credibilità della parte offesa e del teste Gr. Al. e all’omessa risposta ai motivi di gravame sul punto. Deduce, al riguardo, che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell’astio e del rancore che figlia e coniuge nutrivano nei suoi confronti, comprovati dalle innumerevoli liti, anche giudiziarie, che li avevano contrapposti ed avrebbe, invece, per un verso, valorizzato, onde corroborare l’attendibilità della persona offesa, l’ammesso tentativo di assestarle uno schiaffo e, per altro verso, svalutato il dato documentale attestante le lesioni da lei riportate nell’occorso.

2.2. Denuncia vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 581 e 612 cod.pen. ed omessa risposta ai motivi di gravame in punto di integrazione dell’elemento materiale dei delitti di percosse e minaccia, non ravvisabili, nella vicenda scrutinata, vuoi perché il Tribunale aveva incongruamente sminuito il dato documentale della riscontrata assenza di segni esteriori dello schiaffo – valorizzando, di contro, un dato opinabile, quale quello delle dichiarazioni rilasciate dalla parte offesa ai sanitari circa il fatto di essere stata percossa poco prima dalla madre -, vuoi perché le espressioni pronunciate: <> sarebbero state prive di qualunque effetto intimidatorio ove contestualizzate nel burrascoso rapporto madre – figlia.

2.3. Denuncia vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della scriminante dello jus corrigendi, essendo stato lo schiaffo determinato dalla volontà di reagire al comportamento della figlia che indebitamente aveva preso visione dei messaggi registrati sul proprio apparecchio ‘Ipad’, e della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen..

3. Ai sensi dell’art. 83, comma 12-ter, del decreto legge n. 18 del 2020, come convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, To. Ep., ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni, con nota del 15 giugno 2020, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo denuncia un vizio non consentito nel giudizio di legittimità.

Il Tribunale ha confermato la ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di Pace, valorizzando, per un verso, le concordi dichiarazioni della parte offesa e del testimone -Gr. Al., per altro verso, l’ammissione dell’imputata di avere tentato di assestare uno schiaffo alla figlia.

Si tratta di apprezzamento, che, in quanto condotto nei limiti della logica plausibilità, si sottrae allo scrutinio di questa Corte: la quale, invero, può sindacare il vizio di motivazione solo nella misura in cui esso appaia evidente, <> (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794) e non può, di regola, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, rivalutare l’attendibilità della persona offesa dal reato o dei testimoni, venendo in rilievo una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell’insieme di una motivazione logica (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C, Rv. 278609; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico e altro, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota e altro, Rv. 262575).

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

2.1. Si è affermato da parte della giurisprudenza di legittimità che:< 2.2. Dall’esame dell’atto di appello non risulta che siano state sviluppate deduzioni in punto di integrazione del delitto di minaccia, sicché le censure sul tema articolate nel ricorso per cassazione risultano inammissibili, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod.proc.pen. perché proposte per la prima volta in sede di legittimità fuori dai casi di cui agli artt. 609, comma 2, cod.proc.pen..

Vale, comunque, sottolineare che, al lume del consolidato principio di diritto secondo cui: <> (Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019 – dep. 20/02/2020, Giuliano, Rv. 278740; conf. Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819), nel caso concreto non è possibile dubitare dell’integrazione del delitto di cui all’art. 612 cod.pen., poiché le espressioni pronunciate dall’imputata:<> dovevano considerarsi come potenzialmente idonee ad incidere sulla libertà morale della figlia perché dotate di credibilità, riguardo proprio alla violenza usatale dalla madre nella situazione contingente.

3. Il terzo motivo è inammissibile.

3.1. Il rilievo afferente alla mancata considerazione del comportamento maleducato ed irrispettoso della figlia che avrebbe innescato la reazione della madre, animata dal preteso jus corrigendi, è generico. La ricorrente non ha lumeggiato con la necessaria specificità ‘come, dove e quando’ avrebbe dedotto il fatto da cui avrebbe tratto origine la scriminante, la cui esistenza è affermata nell’atto di appello in termini del tutto assertivi ed astratti. L’inammissibilità del motivo di appello – che secondo il diritto vivente (Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 22/02/2017, Gattelli, Rv. 268822), è tale per difetto di specificità quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata – comporta l’inammissibilità del corrispondente motivo di ricorso per cassazione.

3.2. La censura che si riferisce alla mancata valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.pen. è manifestamente infondata, perché articolata senza tener conto del principio di diritto secondo cui:<< La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace>> (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp ed altri, Rv. 271587).

4. S’impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. In ragione della qualità delle parti del processo e dei loro rapporti, è d’obbligo, in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti medesime.

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