Durante un soggiorno di vacanza in un albergo, la figlia minorenne inciampava sul ceppo di un alberello all’interno di un prato, che si trovava nei pressi della piscina, ferendosi a una gamba.
Proposta azione per il risarcimento dei danni, i giudici rigettavano l’addebito ritenendo insussistenti i presupposti per la responsabilità della struttura alberghiera (responsabilità del custode).
Si è ritenuto infatti che la presenza di un arbusto all’interno di un’aiuola fosse un fatto naturale e che l’aiuola non era un luogo su cui transitare. Altresì il tribunale affermava che la responsabilità da cose in custodia presuppone una alterazione della cosa che, per le sue caratteristiche intrinseche, determini la configurazione di una insidia o trabocchetto e la imprevedibilità e invisibilità di tale alterazione da parte del danneggiato, mentre, nel caso concreto tali presupposti sono assenti, per essere naturale che all’interno di un’aiuola vi siano arbusti, radici o altro materiale legnoso; inoltre il comportamento del soggetto dovrebbe essere adeguato alla situazione dei luoghi; con la ulteriore conseguenza che, trattandosi di una minore di circa quattro anni, avrebbe dovuto essere più stringente la sorveglianza da parte dei genitori.
La corte di cassazione ha ulteriormente negato la responsabilità dell’albergo, chiarendo la disciplina della responsabilità delle cose in custodia.
L’art. 2051 c.c., qualificando responsabile chi ha la custodia della cosa per i danni da questa cagionata, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque addebito per colpa; ne consegue che incombe sul danneggiato provare il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della cosa stessa.
Nel caso della responsabilità ex art. 2051 c.c. non rilevano eventuali omissioni, violazioni di obblighi di legge, o di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode (come invece nel caso di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c.), fatta eccezione per l’ipotesi in cui la deduzione di tali omissioni o violazioni sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di arrecare danno, per sostenere, in altri termini, la prova del rapporto causale.
Il caso fortuito si caratterizza da imprevedibilità e inevitabilità oggettiva senza alcuna rilevanza della diligenza del custode. Il caso fortuito può essere un fatto naturale o del terzo o la condotta del danneggiato stesso.
Quest’ultima influisce in modo diverso a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, richiedendo un dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. Ne deriva che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
I giudici di merito hanno rilevato la sussistenza di un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso: caso fortuito rappresentato dalla condotta della vittima (ed essendo questa una bambina di soli quattro anni, di quella dei suoi genitori tenuti ad una più stretta sorveglianza) caduta nell’inciampo nonostante la sua piena prevedibilità in ragione del luogo ove esso era posto (un’aiuola) di per sé non deputato al transito.
Quanto a una presunta colpa del custode, la Corte ribadisce che si esula dai presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. mentre il custode risponde del danno se l’evento dannoso si verifichi all’interno di una situazione di macroscopica insidiosità della cosa.
Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 18 febbraio – 24 marzo 2021, n. 8216 – Presidente Amendola – Relatore Iannello
Rilevato che:
la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da C.P. e B.N. (in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli A. ed E. ) nei confronti della ….S.p.a., per i danni subiti a causa di una caduta occorsa alla minore A. allorquando, in data […], durante un soggiorno di vacanza della famiglia in un albergo di ….., trovandosi nei pressi della piscina, inciampava sul ceppo di un alberello all’interno di un prato, riportando una ferita alla gamba destra;
la corte territoriale – per quanto ancora in questa sede interessa – ha ritenuto insussistenti i presupposti della dedotta responsabilità ex art. 2051 c.c., della struttura alberghiera (e, dunque, di quella della società convenuta dedotta di riflesso in base alle condizioni generali di contratto, nonché ai sensi dell’art. 1228 c.c., del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 93 e della L. n. 1084 del 1977, art. 15);
ha in tal senso rilevato che:
– doveva ritenersi naturale la presenza di un arbusto all’interno di una aiuola, da non considerarsi luogo specifico su cui transitare;
– le foto prodotte “propongono una panoramica generale dei luoghi di causa e non riescono a descrivere i tratti peculiari della vicenda oggetto di giudizio, non essendo stato indicato in modo specifico il luogo nel quale si è verificato l’incidente”;
– presupponendo la responsabilità da cose in custodia (a) una alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determini la configurazione della c.d. insidia o trabocchetto e (b) la imprevedibilità ed invisibilità di tale alterazione da parte del danneggiato, entrambi tali presupposti difettano nella specie, per essere “del tutto naturale che all’interno di una aiuola possano rinvenirsi arbusti, radici od altro materiale legnoso, mentre, sotto altro aspetto, il comportamento del soggetto dovrebbe essere adeguato alla situazione dei luoghi; con la ulteriore conseguenza che, trattandosi nel nostro caso di una minore di circa quattro anni, avrebbe dovuto essere più stringente la sorveglianza da parte dei genitori”;
avverso tale sentenza C.P. e B.N. (in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore C.A. ) ed C.E. propongono ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resiste, depositando controricorso, la …. S.p.a., nella dichiarata qualità di società incorporante la ….. S.p.a.; questa, invece, benché ritualmente intimata, non svolge difese;
essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Considerato che:
con l’unico motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c.;
rilevano che, secondo i più recenti orientamenti della S.C., al danneggiato incombe soltanto l’onere di dimostrare il rapporto causale fra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della prima, spettando al convenuto dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore nella causazione dell’evento, con la conseguenza che, nella specie, il giudice avrebbe dovuto valutare non solo se la condotta della vittima fosse stata negligente, ma anche e soprattutto se detta condotta fosse prevedibile da parte del custode (ossia dell’albergatore);
la mancanza, nella specie, di tale accertamento comporta, secondo i ricorrenti, violazione o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c.;
il motivo non è fondato;
come è noto questa Corte, sottoponendo a revisione i principi in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che:
a) l’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.;
e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro; questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (v., tra le altre Cass. 12/11/2020, n. 25460; 29/01/2019, n. 2345; 03/04/2019, n. 9315) e che sono da ribadire ulteriormente nel giudizio odierno, devono ritenersi rispettato nella specie;
la Corte di merito, al di là dell’ininfluente ma astratto richiamo alla nozione di insidia o trabocchetto, che per vero alla luce del menzionato nuovo paradigma esegetico deve ormai ritenersi inidonea ad indirizzare ad una corretta qualificazione della fattispecie concreta, ha di fatto deciso sulla base di accertamenti coerenti con gli esposti principi, di tal che la decisione si rivela comunque conforme a diritto;
ha infatti, in sostanza, rilevato la sussistenza di un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso: caso fortuito rappresentato dalla condotta della vittima (ed essendo questa una bambina di tenerissima età, di quella dei suoi genitori tenuti ad una più stretta sorveglianza) caduta nell’inciampo nonostante la sua piena prevedibilità in ragione del luogo ove esso era posto (un’aiuola) di per sé non deputato al transito;
l’assunto dei ricorrenti secondo cui tale valutazione sarebbe erronea in diritto poiché mancante della necessaria verifica della prevedibilità, da parte del custode, della condotta anomala degli utenti della struttura non può essere condiviso;
esso infatti postula la rilevanza di un coefficiente colposo, in capo al custode, che è invece estraneo alla fattispecie astratta di responsabilità, la quale come detto si colloca interamente sul piano oggettivo del rapporto causale tra cosa in custodia e danno;
come questa Corte ha ulteriormente evidenziato, invero, “la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell’allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo; nè è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l’attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi -va ribadito- si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode; resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l’assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell’affermazione della sua responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c.” (Cass. n. 2479 del 2018, cit.);
in tale prospettiva può bensì ammettersi che “sebbene il caso fortuito possa essere integrato dal fatto colposo dello stesso danneggiato, è tuttavia necessario che risulti anche escluso – con onere probatorio a carico del custode – qualunque collegamento fra il modo di essere della cosa e l’evento dannoso, sì da individuarne la causa esclusiva nella condotta del danneggiato e da far recedere la condizione della cosa in custodia a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno”;
a tal fine però non è la prevedibilità, da parte del custode, dell’uso anomalo della cosa che può assumere rilievo, bensì la circostanza che l’evento dannoso si sia verificato all’interno di una situazione di macroscopica insidiosità della cosa;
che una tale situazione possa ipotizzarsi nella specie non risulta però nemmeno dedotto e tanto meno provato, restando pertanto confermata, anche sotto tale profilo, la correttezza in iure della decisione di merito;
il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.
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