Il detenuto aveva chiesto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari assumendo che la madre del figlio, minore di anni sei, non poteva prendersi cura del bambino, considerato che la donna doveva necessariamente allontanarsi dalla abitazione per molto tempo per lavoro, e non essendovi altri familiari disponibili ed asili nido nel comune di residenza della famiglia.

Va ricordato che in tema di sostituzione della custodia cautelare in carcere per l’imputato padre di prole non superiore a sei anni, la condizione di assoluta impossibilità per la madre di assistere i figli sussiste, oltre che nel caso di decesso di quest’ultima, in presenza di una grave inabilità indipendente dalla sua volontà, essendo insufficiente una situazione di mera difficoltà.

È stato inoltre specificato che quanto alla madre lavoratrice, tale condizione rileva, quale impedimento assoluto ad assistere i figli, qualora venga adeguatamente dimostrata l’oggettiva impossibilità per la madre di conciliare le esigenze lavorative con l’assistenza alla prole, nonché di avvalersi dell’ausilio di parenti od altre figure di riferimento, ovvero di strutture pubbliche.

Nel caso esaminato, però, il ricorso era generico e il ricorrente non specificava in modo sufficiente l’impedimento assoluto della madre del minore ad accudire il figlio in ragione della precipua attività lavorativa svolta e del numero delle ore occupate, né dimostrava in modo adeguato l’assenza di familiari disponibili e di strutture di supporto pubbliche.

Per approfondimenti, v. Gasparre, Presunzione di adeguatezza della custodia cautelare e tutela del minore, in Cass. pen., 2017, 9, p. 3174-3191

Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia

Cass. pen., sez. II, ud. 22 dicembre 2021 (dep. 21 gennaio 2022), n. 2491 – Presidente Diotallevi – Relatore Sgadari

Ritenuto in fatto

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania rigettava l’appello proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza con la quale la Corte di appello di Catania aveva respinto l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata a V.S. con quella degli arresti domiciliari non valutando come assoluto l’impedimento della moglie dell’imputato ad accudire il figlio minorenne della coppia ex art. 275 c.p.p., comma 4.

2. Ricorre per cassazione V.S., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale valutato che l’attività lavorativa della madre del minore non le avrebbe permesso di prendersi cura del bambino, atteso che la donna doveva necessariamente allontanarsi dalla abitazione per un “amplissimo arco temporale”, non essendovi altri familiari disponibili ed asili nido nel comune di residenza della famiglia.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato e generico.

Il Tribunale ha correttamente richiamato il pacifico principio di diritto secondo cui, in tema di sostituzione della custodia cautelare in carcere per l’imputato padre di prole non superiore a sei anni, la condizione di assoluta impossibilità per la madre di assistere i figli sussiste, oltre che nel caso di decesso di quest’ultima, in presenza di una grave inabilità indipendente dalla sua volontà, essendo insufficiente una situazione di mera difficoltà. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l’attività lavorativa della madre, ancorché quotidianamente svolta per oltre otto ore, non integrasse il requisito dell’assoluta impossibilità ad occuparsi della prole; Sez. 1, n. 10583 del 25/11/2020, dep. 2021, Arena, Rv. 281353).

Inoltre, in tema di divieto di custodia cautelare in carcere per l’imputato padre di prole non superiore ai sei anni, la condizione di madre-lavoratrice rileva, quale impedimento assoluto ad assistere i figli, a condizione che venga adeguatamente dimostrata l’oggettiva impossibilità per la madre di conciliare le esigenze lavorative con l’assistenza alla prole, nonché di avvalersi dell’ausilio di parenti od altre figure di riferimento, ovvero di strutture pubbliche (Sez. 6. N. 18851 del 06/13/2018, Gioffrè, Rv. 273382).

Nel caso in esame, non solo il ricorrente non ha sufficientemente specificato l’impedimento assoluto della madre del minore ad accudire il figlio in ragione della precipua attività lavorativa svolta e del numero delle ore occupate, ma non ha adeguatamente dimostrato, limitandosi a mere asserzioni, l’assenza di familiari disponibili e di strutture di supporto pubbliche.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all‘art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Sentenza a motivazione semplificata.

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