Durante la celebrazione di una messa all’interno della casa circondariale, un detenuto offendeva la religione cattolica ricevendo l’ostia consacrata che veniva gettata a terra e calpestata. Per i giudici è integrato anche il reato di turbato esercizio della funzione religiosa.
Secondo i giudici, le modalità della condotta, ossia il plateale sputo e calpestamento dell’ostia consacrata sono circostanze esaustive per configurare la coscienza e volontà di vilipendere la confessione religiosa cattolica mediante il vilipendio di cose destinate al culto.
Altresì integrato è il reato di turbatio sacrorum che può essere perfezionato da due condotte: l’impedimento della funzione, consistente nell’ostacolare l’inizio o l’esercizio della stessa fino a determinarne la cessazione, oppure la turbativa della funzione, che si verifica quando il suo svolgimento non avviene in modo regolare.
Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 marzo – 15 giugno 2021, n. 23337 – Presidente Izzo – Relatore Gai
Ritenuto in fatto
1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo con la quale I.S. era stato condannato, alla pena di mesi due di reclusione, in relazione ai reati di cui all’art. 404 c.p. per avere offeso, in occasione della celebrazione della messa all’interno della Casa circondariale (omissis) , la religione cattolica ricevendo durante la comunione l’ostia consacrata che poi gettava per terra e calpestava (capo a) e di cui all’art. 405 c.p. per avere con la medesima condotta, turbato l’esercizio della funzione religiosa della messa (capo b).
2. Avverso la citata sentenza, l’imputato ha presentato, per mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando tre motivi di impugnazione:
2.1. Con il primo motivo di ricorso, deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’elemento soggettivo dell’art. 404 c.p.. Argomenta il ricorrente che i giudici di merito avrebbero omesso una logica motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato, ed errato nella valutazione delle circostanze fattuali del reato per il quale si procede. Sarebbe assente un’effettiva coscienza e volontà di vilipendere cose destinate al culto o oggetti di culto, poiché l’I. , sarebbe stato preda di un grave stato patologico legato alla propria situazione familiare. Tale sofferenza avrebbe alterato il processo volitivo posto alla base della realizzazione del fatto.
2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo dell’art. 405 c.p.. La Corte palermitana non avrebbe fornito un’adeguata motivazione in ordine alla rappresentazione della turbatio sacrorum in capo all’agente. Argomenta il ricorrente che, ai fini dell’integrazione del reato di turbamento delle funzioni religiose, occorrerebbe l’impedimento attivo dell’esercizio concreto delle stesse e l’intenzione di cagionare l’impedimento.
La condotta dell’imputato sarebbe stata talmente breve da non essere idonea a determinare la cessazione o l’interruzione della celebrazione religiosa. Inoltre, lo stato in cui si sarebbe trovato l’I. – di cui già si è detto – avrebbe dovuto essere valutato dalla Corte di Appello anche con riferimento a questa condotta criminosa, poiché avrebbe eliso l’elemento soggettivo necessario alla sua configurazione.
2.3. Con il terzo motivo, deduce la violazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p..
La Corte di Appello avrebbe omesso di motivare in ordine alla mancata sussistenza delle condizioni d’operatività della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il breve lasso di tempo in cui la condotta criminosa si sarebbe protratta e il non rilevante turbamento del celebrante, tra l’altro non voluto dall’I. , sarebbero elementi inidonei a integrare una offesa rilevante al bene giuridico protetto dalla norma.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è inammissibile per la prospettazione di motivi ripetitivi, disattesi dai giudici del merito con motivazione immune da censure, ed anche tesi a rivalutazione del fatto che non è consentita in questa sede.
Fermo l’accertamento in punto di fatto, non qui sindacabile e neppure contestato dal ricorrente, secondo quanto contenuto nella sentenza impugnata, l’imputato, durante la funzione religiosa officiata presso la casa circondariale dell’(omissis) , aveva ricevuto l’ostia consacrata che poi gettava a terra e calpestava e faceva oggetto di sputo, ed ha escluso la fondatezza delle giustificazioni difensive in punto mancanza di volontà dell’offesa a cagione dello stato psicologico dell’imputato.
Correttamente la sentenza impugnata ha reso una congrua spiegazione del perché lo stato in cui versava l’imputato non escludesse l’elemento soggettivo del reato.
Le modalità della condotta, ossia il plateale sputo e calpestamento dell’ostia consacrata in un contesto nel quale, secondo la perizia psichiatrica a firma del Dott. M. , lo stato confusionale non era causato dai farmaci antidepressivi asseritamente assunti dall’I. , sono circostanze che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto esaustive per configurare la coscienza e volontà di vilipendere la confessione religiosa cattolica mediante il vilipendio di cose destinate al culto, essendo indubbio la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie nel caso di danneggiamento di cose destinate necessariamente al culto o a questo consacrate, ossia del danneggiamento, distruzione dell’ostia consacrata con le modalità sopra descritte.
4. Anche il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza.
A tale riguardo deve essere ricordato l’orientamento univoco di questa Corte secondo cui il reato di turbatio sacrorum, di cui all’art. 405 c.p., può essere perfezionato da due condotte: l’impedimento della funzione, consistente nell’ostacolare l’inizio o l’esercizio della stessa fino a determinarne la cessazione, oppure la turbativa della funzione, che si verifica quando il suo svolgimento non avviene in modo regolare (Sez. 3, n. 20739 del 13/03/2003, Rv. 225740; più risalente ma del medesimo tenore Sez. 3, n. 369 del 06/03/1967, Rv. 104093).
Dalla sentenza di primo grado, che in presenza di c.d. doppia conforme si salda con quella impugnata divenendo un unico corpo argomentativo sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735), emerge che in conseguenza della condotta dell’imputato, che gettava a terra l’ostia consacrata e la calpestava, si generava “un trambusto” tra i detenuti presenti alla celebrazione con conseguente allontanamento del detenuto I. che veniva ricondotto nella cella. Con motivazione, che è immune da rilievi di illogicità manifesta, la corte territoriale ha confermato il giudizio di penale responsabilità anche con riguardo al capo b).
5. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità estrinseca non coniugandosi la censura con la sentenza impugnata ed è anche diretto a richiedere una rivalutazione del fatto, in termini di tenuità dell’offesa, che non è consentita.
La sentenza impugnata ha posto alla base dell’esclusione dell’applicazione dell’art. 131-bis una più che logica motivazione dando rilievo alla reiterazione della condotta e i precedenti penali del ricorrente che ostano alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Se è pur corretta l’affermazione che il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è precluso dall’esistenza di precedenti penali gravanti sull’imputato, pur quando, sulla base di essi, si sia applicata una pena superiore al minimo edittale, atteso che i parametri di valutazione di cui all’art. 131-bis c.p. hanno natura e struttura oggettiva, ed operano su un piano diverso da quelli sulla personalità del reo (Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, Sacco, Rv. 270948 – 01), il ricorso non si confronta compiutamente con la ratio decisoria che ha posto l’accento sulle modalità della condotta, compiutamente sopra descritte e che ora il ricorrente censura in punto di fatto, che ha ritenuto espressiva di una non particolare tenuità dell’offesa, motivazione che non appare manifestamente illogica.
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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