Successivamente alla sentenza di condanna e prima del termine per l’impugnazione, la persona offesa dichiarava, davanti ai Carabinieri, di rimettere la querela.
Contestualmente il querelato accettava la remissione, per mezzo del suo amministratore di sostegno.
La Corte di cassazione ha affermato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza di impugnazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato.
Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 15 marzo – 27 aprile 2021, n. 15920 – Presidente Palla – Relatore Belmonte
Ritenuto in fatto
1.Con sentenza del 02 marzo 2020 il Giudice di Pace di Genova ha riconosciuto S.G. colpevole del reato di lesioni personali nei confronti di M.M., condannandolo alla pena di giustizia.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore, che, con atto depositato il 16/06/2020, svolge un solo motivo con il quale, rappresentando che, successivamente alla sentenza impugnata, e prima dello spirare del termine per l’impugnazione (ovvero in data 12/06/2020), la persona offesa aveva rimesso la querela (con contestuale accettazione dell’amministratore di sostegno dell’imputato). Ricorrendo una causa di estinzione del rato concluse per l’annullamento della sentenza impugnata.
3.Con requisitoria scritta del 22 febbraio 2021 il Procuratore Generale della Corte di cassazione ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato estinto sopravvenuta improcedibilità.
2. Premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto, come nel caso di specie, al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 Ud. (dep. 27/05/2004) Rv. 227681 Chiasserini), come si evince dagli atti (ai quale la Corte di legittimità accede in virtù del vizio dedotto (error in procedendo), in data 12/06/2020, la persona offesa, dinanzi ai Carabinieri di Genova, dichiarava di rimettere la querela sporta in data 19.12.2015, nei confronti dell’odierno ricorrente. È altresì allegata agli atti la contestuale accettazione sottoscritta dall’amministratore di sostegno dell’imputato. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, risultando il ricorso tempestivamente proposto, tenuto conto della sospensione connessa alla pandemia da Covid-19.
2. È noto, infatti, che il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, conv. nella L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto la sospensione del “decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’asttività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.”
2.1. Con successivo D.L. 8 aprile 2020, n. 23, contenente “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito nella L. 5 giugno 2020, n. 40, l’art. 36 ha stabilito, testualmente, che “il termine del 15 aprile 2020 previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, commi 1 e 2 è prorogato all’11 maggio 2020”.
3. Questo vuol dire che – nel periodo dal 9 marzo all’11 maggio 2020 essendo sospesi tutti i termini processuali, non decorreva nè il termine per il deposito della sentenza nè quello per proporre impugnazione, Come testualmente previsto dal citato art. 36, infatti, “il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo (D.L. n. 18 del 2020, art. 83 n.d.e.) è fissato al 12 maggio 2020”. Pertanto, dal 12 maggio devono essere calcolati giorni 9 per il deposito della sentenza ai sensi dell’art. 544 c.p.p., comma 2 (essendone decorsi dal 2 al 9 marzo 2020 solo sei giorni), a cui vanno aggiunti 30 giorni per la proposizione del ricorso per cassazione (totale 39 giorni dal 12 maggio 2020). Il termine ultimo per la impugnazione cadeva, dunque, il 21 giugno, mentre il ricorso è stato presentato il 16/06, tempestivamente.
4. Le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato, ai sensi dell’art. 340 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato, S.G. .
Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi dell’art. 546 c.p.p., comma 2.
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