Il pubblico ministero ha chiesto il sequestro conservativo, sottoponendo a vincolo alcuni beni mobili ritenuti riconducibili all’imputato.
La Corte di cassazione ha chiarito che il pubblico ministero è legittimato a chiedere il sequestro conservativo solo a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario, ma non anche a tutela di interessi civili, salvo il caso che ricorrano i presupposti di cui all’art. 77 c.p.p. in cui può sostituirsi ai soggetti interessati e chiedere il sequestro conservativo a tutela di interessi civili.
La richiesta di sequestro conservativo costituisce esplicazione dell’azione civile esercitata nel giudizio penale, pertanto, la legittimazione alla medesima è riservata a coloro cui il reato ha recato danno ovvero ai loro eredi che possono agire per le restituzioni ed il risarcimento.
Si è precisato che al pubblico ministero, in considerazione della sua natura di organo giurisdizionale portatore della pretesa punitiva, compete unicamente la domanda cautelare volta a garantire la conservazione delle ragioni del c.d. Stato-ordinamento, consistenti nelle spese sostenute per l’espletamento del processo, ovvero nelle pene pecuniarie, o anche nelle spese di mantenimento in carcere degli altri crediti statali di natura endoprocessuale.
È vero che il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile, ma ciò significa che sui beni sottoposti a vincolo di indisponibilità a seguito di sequestro richiesto dal pubblico ministero, la parte civile può chiedere la misura cautelare conservativa per il soddisfacimento, subordinatamente a quello dell’erario dello Stato, delle proprie ragioni creditorie civili derivanti dal reato.
Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 ottobre – 30 novembre 2020, n. 33846 – Presidente Verga – Relatore Pardo
Ritenuto in fatto
1.1 Con ordinanza in data 18 giugno 2020, il tribunale del riesame di Ravenna, respingeva l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di T.A., avverso il decreto di sequestro conservativo emesso il 20-1-2020 dal G.I.P. del tribunale con il quale erano stati sottoposti a vincolo alcuni beni mobili (orologi di valore) ritenuti riconducibili all’imputato presso terzi.
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del T., avv.to …, deducendo, con un unico motivo, violazione dell’art. 316 c.p.p., comma 3 poichè aveva errato il tribunale del riesame della misura cautelare reale nel ritenere che la misura del sequestro conservativo del patrimonio dell’indagato potesse essere richiesta dal P.M. anche in relazione al quantum delle pretese risarcitorie della parte civile, potendo lo stesso agire solamente in relazione all’ammontare della pena pecuniaria irrogabile ex art. 643 c.p. che prevede una sanzione pecuniaria massima di Euro 2.065 con conseguente evidente sproporzione della misura disposta nel caso in esame.
Considerato in diritto
2.1 Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Infatti, secondo la costante interpretazione di questa Corte di cassazione cui si intende aderire, il pubblico ministero è legittimato a chiedere il sequestro conservativo solo a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario, ma non anche a tutela di interessi civili, salvo il caso che ricorrano i presupposti di cui all’art. 77 c.p.p. (Sez. 6, n. 7532 del 31/01/2013, Rv. 255148); detto principio risulta ribadito anche da altre affermazioni successive secondo cui il pubblico ministero, al di fuori dei casi e dei limiti previsti dall’art. 77 c.p.p., non può sostituirsi ai soggetti interessati e chiedere il sequestro conservativo a tutela di interessi civili, nemmeno nel caso in cui un primo provvedimento di sequestro sia stato in precedenza disposto su domanda della parte privata e sia stato dichiarato inefficace per motivi processuali (sez. 2, n. 18975 del 21/04/2016, Rv. 267118). Difatti, poichè la richiesta di sequestro conservativo costituisce esplicazione dell’azione civile esercitata nel giudizio penale la legittimazione alla medesima è riservata a coloro cui il reato ha recato danno ovvero ai loro eredi che possono agire per le restituzioni ed il risarcimento: nè la circostanza che detta azione possa essere esercitata nel processo penale comporta delega di esercizio alla parte pubblica (Sez. 6, n. 3565 del 22/11/1996, Rv. 206896).
Nel caso di specie, innanzi tutto, non risulta che la domanda del P.M. sia stata esercitata ex art. 77 c.p.p., comma 4, contestualmente attivandosi la procedura per la nomina del curatore speciale dell’incapace; al P.M. quindi in considerazione della sua natura di organo giurisdizionale portatore della pretesa punitiva, compete unicamente la domanda cautelare volta a garantire la conservazione delle ragioni del c.d. “Stato-ordinamento”, consistenti nelle spese sostenute per l’espletamento del processo, ovvero nelle pene pecuniarie, o anche nelle spese di mantenimento in carcere degli altri crediti statali di natura endoprocessuale (Sez. 3, n. 38710 del 11/06/2004, Portman. Rv. 230028). La formula contenuta nell’art. 316, comma 3 (il sequestro disposto a richiesta del P.M. giova anche alla parte civile) sta a significare che sui beni sottoposti a vincolo di indisponibilità a seguito di sequestro richiesto dal P.M., la parte civile può chiedere la misura cautelare conservativa per il soddisfacimento, subordinatamente a quello dell’erario dello Stato, delle proprie ragioni creditorie civili derivanti dal reato (Sez. 5, n. 19903 del 17/04/2009, Rv. 243944; Sez. 5, n. 2360 del 14/04/2000, Rv. 217251).
Alla luce delle predette considerazioni l’impugnato provvedimento deve essere annullato con restituzione degli atti al tribunale del riesame per la riduzione dell’entità del sequestro conservativo nei confronti del T..
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla misura del disposto sequestro conservativo con rinvio al tribunale di Ravenna per nuovo esame.
Sentenza a motivazione semplificata.
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