Il detenuto, in misura cautelare, e condannato in primo grado per il reato di associazione a delinquere di stampo mafiosa, otteneva l’autorizzazione del giudice di primo grado a detenere un pc portabile per la consultazione degli atti processuali.

Trasferito in un altro carcere, il computer non veniva consegnato. L’attuale scelta dell’amministrazione penitenziaria era nel senso che le esigenze di sicurezza in concreto giustificassero il diniego, per i rischi correlati e difficilmente controllabili.

Decisione confermata dalla Corte di cassazione che ricorda come la disposizione tesa a regolamentare l’uso di simili apparecchi sia contenuta nel D.P.R. n. 230 del 2000, art. 40. Tale disposizione consente, previa autorizzazione del Direttore dell’istituto, l’uso di personal computer anche nella camera di pernottamento – per motivi di lavoro o studio.

Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 18 novembre 2020 – 4 marzo 2021, n. 8867 – Presidente Saraceno – Relatore Magi

In fatto e in diritto

1. Con ordinanza resa in data 17 gennaio 2020 la Corte di Appello di Bologna, quale giudice procedente alla trattazione di un giudizio di secondo grado nei confronti tra gli altri – di B.S., ha respinto la domanda tesa ad ottenere “il permesso di ottenere la consegna e poter utilizzare un personal computer all’interno del carcere”, come esposto in premessa.

1.1 In motivazione si afferma che esigenze di sicurezza (data la condanna del B. in primo grado per associazione di stampo mafioso ed altro) giustificano l’attuale scelta dell’amministrazione penitenziaria di non consentire l’utilizzo del personal computer.

Si evidenziano i rischi correlati, con possibile inserimento temporaneo di strumenti informatici tesi a realizzare collegamenti con l’esterno, difficilmente controllabili. Quanto alle prospettate limitazioni al diritto di difesa, essendo stata evidenziata la necessità di consultare atti processuali, si evidenzia che il difensore può estrarre copia degli atti in formato cartaceo e consegnarli al soggetto assistito.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – B.S..

2.1 Con unico motivo si deduce l’abnormità del provvedimento impugnato in riferimento a:

a) erronea applicazione di legge (art. 18 ord. pen., e art. 37 reg. ord. pen.).

Si rappresenta, in particolare che il B. era stato autorizzato dal giudice di primo grado a detenere il pc portatile per la consultazione degli atti processuali. A seguito del trasferimento dal carcere di (omissis) a quello di (…) il computer non veniva più consegnato. La domanda rivolta all’autorità procedente era pertanto tesa a “sollecitare la Casa Circondariale di (…) a dare attuazione al provvedimento emesso dal Tribunale di Reggio Emilia”. La Corte di Appello ne avrebbe travisato il senso, non trattandosi di una domanda di nuova autorizzazione. Ciò perché la disciplina applicabile andrebbe individuata, secondo il difensore, in quella di cui agli artt. 18 e 37, prima citati, secondo cui dopo la decisione di primo grado la competenza, in tema di colloqui, spetta al Direttore dell’Istituto.

In realtà non vi sarebbe un diniego formalmente espresso da parte dell’Amministrazione Penitenziaria, ma solo un ritardo ingiustificato.

b) erronea applicazione di legge in riferimento alla tutela del diritto di difesa. Vi sarebbe compressione del diritto di difesa in rapporto alla particolare ‘mole degli atti da consultare ed in ragione della possibilità di realizzare i dovuti controlli all’interno della struttura carceraria. Si evidenzia che l’autorità giudiziaria di Venezia ha emesso provvedimento di autorizzazione al possesso dello strumento informatico e di sollecitazione alla consegna.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.

3.1 La domanda inoltrata dal ricorrente al giudice procedente (ai sensi dell’art. 279 c.p.p.), pur se tesa al superamento di un ostacolo alla fruizione dell’apparecchio informatico, sottintende la capacità di incidenza – del destinatario – a fini autorizzatori, e pertanto non può parlarsi di abnormità della decisione sub specie carenza di potere.

Circa tale aspetto, la disposizione normativa di riferimento va individuata nella previsione di legge di cui all’art. 277 c.p.p., trattandosi di imputato sottoposto a trattamento cautelare, nei cui confronti il giudice procedente ha un generale obbligo di “salvaguardia” dei diritti della persona, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari ravvisabili nel caso concreto.

In riferimento a tale profilo non è pertanto ravvisabile alcuna forma di abnormità della decisione, nè può il B. dolersi delle modalità con cui la Corte di Appello ha ritenuto di interpretare la domanda, stante l’esistenza del potere del giudice procedente di verificare, in termini generali, l’eventuale modalità non conforme ai diritti fondamentali del trattamento cautelare, ravvisando o meno un profilo di illegalità.

Il fatto che la Corte di Appello non abbia ravvisato la necessità di intervenire, in altre parole, non è tema che rifluisce sulla esistenza del potere di verificare la compatibilità tra modalità esecutive della custodia e rilevanza delle esigenze cautelari.

3.2 È evidente, peraltro, che la consegna di un personal computer, per stare al caso in esame, non può essere equiparata ad un colloquio tra difensore e proprio assistito, trattandosi di situazione del tutto diversa.

La disposizione tesa a regolamentare l’uso di simili apparecchi è contenuta nel D.P.R. n. 230 del 2000, art. 40. Tale disposizione consente, previa autorizzazione del Direttore dell’istituto, l’uso di personal computer anche nella camera di pernottamento – per motivi di lavoro o studio.

In tal senso, è da ritenersi – peraltro – che in ipotesi di diniego opposto dal Direttore dell’istituto, anche il soggetto sottoposto a trattamento cautelare sia titolare del potere di promuovere l’accertamento del proprio diritto davanti al Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 69, comma 6, lett. b) ord. pen. con reclamo da trattarsi nelle forme previste dall’art. 35 bis ord. pen., ove prospetti l’attuale e grave pregiudizio all’esercizio di un diritto (v. sul tema, in riferimento alla particolare azione di cui all’art. 35 ter ord. pen., Sez. I n. 35122/2017 ric. Lo Monaco).

Operate tali considerazioni, pertanto, va rilevato che anche la individuazione della disciplina applicabile al caso, proposta dal ricorrente, non appare conforme alla situazione di fatto da cui scaturisce la doglianza.

Va pertanto dichiarata la inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa – di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

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