Si anticipa che il tema è oggetto di riforma, di cui si parlerà in seguito.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che affinché la mancata comparizione in udienza del querelante, preventivamente avvisato, integri remissione tacita di querela, è necessario, che l’interessato sia stato preventivamente e specificamente avvisato del fatto che dalla mancata comparizione deriverà l’effetto di una tacita volontà di remissione di querela. È dunque necessario che il rapporto processuale sia correttamente instaurato.
La mancata comparizione è condotta non univoca ma che è interpretabile come manifestazione di volontà di revoca della querela solo se vi è cognizione delle conseguenze del comportamento.
Nel caso in esame, le persone offese erano irreperibili, quindi la loro mancata comparizione non è configurabile come remissione di querela.
Avv. Annalisa Gasparre – Specialista di Diritto penale – foro di Pavia
Cass. pen., sez. V, ud. 9 settembre 2022 (dep. 24 ottobre 2022), n. 40162 – Presidente De Gregorio – Relatore Catena
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di ….. condannava a pena di giustizia C.C.A. per il reato continuato di lesioni e minacce in danno di B.F. e di O.L., in (omissis) .
2. C.C.A. ricorre, in data 10/11/2021, a mezzo del difensore di fiducia avv.to ….. deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
2.1 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in riferimento agli art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 177,529 c.p.p., e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. c) ed e), c.p.p., avendo la sentenza impugnata omesso di motivare in relazione alla richiesta difensiva di pronunciare sentenza di proscioglimento per remissione tacita di querela, a seguito della mancata comparizione delle persone offese avvisate, all’udienza del 05/03/2021, che la loro successiva assenza sarebbe stata rilevante ai fini della remissione tacita di querela;
2.2 violazione di legge, in riferimento agli art. 529 c.p.p., art. 152 c.p., D.Lgs. n. 274 del 2000 art. 28, art. 555 c.p.p., comma 3. In relazione all’art. 90-bis c.p.p., ai sensi dell’art. 606 lett. b) c.p.p., posto che l’inserimento al verbale dell’udienza del 05/03/2021 della formula secondo cui la mancata comparizione delle persone offese avrebbe sarebbe stata considerata ai fini della remissione tacita di querela avrebbe dovuto indurre il giudice a pronunciare sentenza di proscioglimento, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto; nel caso in esame a nulla rileva l’irreperibilità delle persone offese, che peraltro avevano eletto domicilio per le notificazioni e che, con il loro comportamento, hanno mostrato evidente disinteresse;
2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 512 c.p.p., art. 81 c.p., comma 2, artt. 582, 612 c.p., art. 192 c.p.p., art. 431 c.p.p., comma 1, lett. a), art. 511 c.p.p., comma 4, e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e), c.p.p., avendo la difesa dato il consenso ad acquisire le querele solo ai fini della procedibilità ed avendo, al contrario, il giudice utilizzato le stesse anche come fonte di prova.
Considerato in diritto
Il ricorso di C.C.A. è inammissibile.
ò Nessuna remissione tacita di querela è prospettabile nel caso in esame, in cui risulta pacificamente dagli atti che entrambe le persone offese fossero irreperibili, come risulta dai verbali del 18/03/2019 e del 06/09/2019, oltre che dalla circostanza che neanche il decreto di citazione a giudizio era mai stato loro notificato, proprio per la loro documentata irreperibilità.
Non a caso, all’udienza 01/10/2021, dopo l’acquisizione di un ulteriore verbale di vane ricerche del 21/07/2021, il pubblico ministero aveva chiesto acquisirsi i verbali di querela ex art. 512 c.p.p. ed i certificati medici; dal verbale risulta, inoltre, che l’avv.to ….. avesse prestato il consenso.
Nessuna implicita manifestazione di volontà di rimettere la querela può, quindi, essere configurata nel caso in esame, posto che – come si evince da Sez. U n. 31668 del 23/06/2016, P.G. in proc. Pastore, Rv. 267239 – perché la mancata comparizione in udienza del querelante, in tal senso preventivamente avvisto, integri remissione tacita di querela, è necessario, appunto, che il querelante sia stato preventivamente e specificamente avvisto del fatto che dalla mancata comparizione deriverà l’effetto di una tacita volontà di remissione di querela.
Solo la corretta instaurazione del rapporto processuale, quindi, può attribuire valenza concludente ad una condotta di disinteresse nel coltivare l’istanza di punizione; ai fini della remissione tacita di querela, in tal caso, quindi, del tutto logicamente, la precisa cognizione delle conseguenze di tale comportamento da parte del querelante costituisce presupposto indispensabile proprio per attribuire ad una condotta, di per sé non univoca, rilevanza processuale, legittimando l’interpretazione della detta condotta come manifestazione di volontà di revoca della querela.
Dall’inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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